Se vendo prodotti alimentari congelati franco fabbrica presso un magazzino frigorifero e l’acquirente che ritira la merce dispone di un mezzo non adibito alla refrigerazione del prodotto, sarei responsabile? È la domanda che ci è arrivata in redazione da S.R. e che abbiamo girato a Paolo Moggi, responsabile formazione del gruppo Federtrasporti.
Il quesito
La lettrice, nello specifico ci chiede: “Nel caso l’acquirente fosse fermato per strada dalle autorità per un controllo e multato per non conservare in modo adeguato la merce, sarebbe corresponsabile anche il magazzino frigorifero?”
La risposta
In Italia, la corresponsabilità nel trasporto merci tra caricatore e acquirente, o committente, è regolata dal Decreto Legislativo 286/2005 e dalla legge 133/2008. Queste norme stabiliscono che il caricatore, ovvero chi consegna la merce al vettore e cura il carico sul veicolo, è corresponsabile con il vettore, il committente e il proprietario della merce per le violazioni delle norme di sicurezza stradale e sociale. “Il caso del refrigerato – risponde Moggi – è un aspetto regolato da leggi specifiche del settore alimentare che fanno riferimento alle autorità sanitarie, ma in sostanza è possibile che scatti la corresponsabilità per aver caricato prodotti alimentari su un veicolo palesemente non idoneo a tale carico. Il riferimento normativo è il Dlg 110/1992 che all’art. 15 prevede sanzioni per i “contravventori”. La sanzione applicabile al caso richiesto è prevista dall’art. 15/4° che prevede l’ipotesi di veicolo non idoneo al mantenimento della temperatura per il trasporto di surgelati con una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato, da 516 a 3.098 euro (pagamento in misura ridotta pari a 1.032 euro). Quindi tale sanzione si applica sicuramente al conducente del veicolo ma può essere estesa anche al caricatore per le motivazioni suddette. Inoltre, è possibile anche l’applicazione di sanzioni per omissione delle procedure di autocontrollo con sanzione in misura ridotta pari a 2.000 euro”.