L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso disponibile il software per compilare le dichiarazioni dei consumi di gasolio e HVO, necessarie per ottenere il rimborso accise relativo al quarto trimestre 2025. Le domande devono essere presentate entro il 2 febbraio 2026, tramite il Servizio Telematico Doganale o, in alternativa, in formato cartaceo presso l’ufficio doganale competente.
Dal 15 maggio 2025, l’aliquota di accisa sul gasolio è salita da 617,40 € a 632,40 euro/1.000 litri, mentre l’HVO ecosostenibile mantiene l’aliquota ridotta di 617,40 euro se rispetta i requisiti di sostenibilità previsti dalla normativa europea.
Novità chiave: laddove non sia possibile verificare le caratteristiche dell’HVO fornito, l’Agenzia ha stabilito che si applichi l’aliquota minima di 617,40 euro/1.000 litri. Per questo motivo sono cambiate le modalità di compilazione della domanda di rimborso: l’autotrasportatore deve ora distinguere i consumi di HVO e di gasolio in tre categorie:
- HVO e gasolio non conforme ai requisiti di sostenibilità → Quadro A-1, rimborso 229,18 euro/1000 litri.
- HVO ecosostenibile certificato → Quadro A-2, rimborso 214,18 euro/1000 litri.
- HVO senza informazioni sufficienti dal fornitore → Quadro A-3, rimborso 214,18 euro/1000 litri.
Il contribuente deve basarsi sulle informazioni in possesso, trasferite dal fornitore (annotazioni su e-DAS, documentazione commerciale o fattura). Se non è possibile accertare il tipo di HVO, va compilato il Quadro A-3, applicando l’aliquota minima prevista. Se invece gasolio e HVO non sono conformi ai requisiti di sostenibilità (previste all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n.43/2025) deve compilare il Quadro A-1, mentre se l’HVO acquistato è certificato ecosostenibile può fare riferimento al Quadro A-2.
L’ADM precisa infatti che l’azienda di autotrasporto, in relazione alle informazioni in suo possesso ottenute dal fornitore del prodotto (per esempio, annotazioni riportate negli e-DAS, documentazione commerciale, informazioni contenute nella fattura), distinguerà i consumi di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che non soddisfano le condizioni di sostenibilità da imputare al Quadro A-1, da quelli in cui lo stesso prodotto soddisfi tali condizioni e quindi vanno imputati al Quadro A-2.
Riassunto delle puntate precedenti
- Il rimborso riguarda solo veicoli ≥ 7,5 t e di classe Euro 5 o superiore.
- Consumo massimo ammesso: 1 litro per chilometro percorso.
- Le dichiarazioni hanno rilevanza penale.
- Il rimborso può essere compensato tramite F24 o richiesto in denaro entro i termini previsti.
Per scaricare il software e consultare la circolare completa: ADM – Benefici gasolio autotrasporto 4° trimestre 2025


