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Gasolio e HVO non certificati: come cambia il rimborso accise per gli autotrasportatori

L’Agenzia delle Dogane aggiorna le regole per il rimborso accise del quarto trimestre 2025. HVO ecosostenibile mantiene l’aliquota ridotta di 617,40 €/1000 litri (a fronte di quella per il gasolio di 632,40). La novità è che questa misura si conserva per ragioni di tutela fiscale anche quando non è possibile accertare le caratteristiche del prodotto. Tenuto conto di questi cambiamenti la stessa Agenzia indica le modalità corrette di compilazione della domanda di rimborso che variano appunto in base alla qualità ambientale del carburante

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso disponibile il software per compilare le dichiarazioni dei consumi di gasolio e HVO, necessarie per ottenere il rimborso accise relativo al quarto trimestre 2025. Le domande devono essere presentate entro il 2 febbraio 2026, tramite il Servizio Telematico Doganale o, in alternativa, in formato cartaceo presso l’ufficio doganale competente.

Dal 15 maggio 2025, l’aliquota di accisa sul gasolio è salita da 617,40 € a 632,40 euro/1.000 litri, mentre l’HVO ecosostenibile mantiene l’aliquota ridotta di 617,40 euro se rispetta i requisiti di sostenibilità previsti dalla normativa europea.

Novità chiave: laddove non sia possibile verificare le caratteristiche dell’HVO fornito, l’Agenzia ha stabilito che si applichi l’aliquota minima di 617,40 euro/1.000 litri. Per questo motivo sono cambiate le modalità di compilazione della domanda di rimborso: l’autotrasportatore deve ora distinguere i consumi di HVO e di gasolio in tre categorie:

  1. HVO e gasolio non conforme ai requisiti di sostenibilità → Quadro A-1, rimborso 229,18 euro/1000 litri.
  2. HVO ecosostenibile certificato → Quadro A-2, rimborso 214,18 euro/1000 litri.
  3. HVO senza informazioni sufficienti dal fornitore → Quadro A-3, rimborso 214,18 euro/1000 litri.

Il contribuente deve basarsi sulle informazioni in possesso, trasferite dal fornitore (annotazioni su e-DAS, documentazione commerciale o fattura). Se non è possibile accertare il tipo di HVO, va compilato il Quadro A-3, applicando l’aliquota minima prevista. Se invece gasolio e HVO non sono conformi ai requisiti di sostenibilità (previste all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n.43/2025) deve compilare il Quadro A-1, mentre se l’HVO acquistato è certificato ecosostenibile può fare riferimento al Quadro A-2.
L’ADM precisa infatti che l’azienda di autotrasporto, in relazione alle informazioni in suo possesso ottenute dal fornitore del prodotto (per esempio, annotazioni riportate negli e-DAS, documentazione commerciale, informazioni contenute nella fattura), distinguerà i consumi di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che non soddisfano le condizioni di sostenibilità da imputare al Quadro A-1, da quelli in cui lo stesso prodotto soddisfi tali condizioni e quindi vanno imputati al Quadro A-2.

Riassunto delle puntate precedenti

  • Il rimborso riguarda solo veicoli ≥ 7,5 t e di classe Euro 5 o superiore.
  • Consumo massimo ammesso: 1 litro per chilometro percorso.
  • Le dichiarazioni hanno rilevanza penale.
  • Il rimborso può essere compensato tramite F24 o richiesto in denaro entro i termini previsti.

Per scaricare il software e consultare la circolare completa: ADM – Benefici gasolio autotrasporto 4° trimestre 2025

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