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Fermo amministrativo, l’annullamento delle cartelle esattoriali lo rende illegittimo

Il Giudice di pace di Frosinone, seguendo una giurisprudenza consolidata, ha ribadito che il provvedimento di fermo va considerato nella sua interezza. Se quindi è viziato anche solo parzialmente – come nel caso in esame in cui le cartelle esattoriali erano state fatte annullare – tutto il provvedimento ne viene travolto e il fermo non si può eseguire

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Una recente sentenza del Giudice di pace di Frosinone – 30 marzo 2023 – ha rispolverato una materia piuttosto delicata per il settore autotrasporto e cioè quella del fermo amministrativo. Nella decisione del magistrato, un peso determinante è stato fornito dall’orientamento giurisprudenziale dominante e in particolare – come vedremo – dalla precedente sentenza n. 111/2020 del Tribunale della città laziale.

IL FATTO

La ricorrente, sotto il patrocinio dell’avv. Roberto Iacovacci, si era opposta al provvedimento di fermo, risalente a un mancato pagamento di una violazione del Codice della Strada, poi aumentato per il ritardo del pagamento stesso. La motivazione era legata al fatto di aver fatto annullare, prima che arrivasse la notifica del fermo, con varie sentenze del giudice di pace di Frosinone, le cartelle esattoriali che avevano giustificato il fermo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Si chiedeva così la nullità e/o l’annullamento del fermo. L’AER si era opposta alla richiesta, adducendo il difetto di giurisdizione e di competenza per valore e territorio e l’altro difetto d’integrazione del contraddittorio.

LA DECISIONE

Il Giudice ha però ritenuto fondato il ricorso e dato ragione all’autotrasportatrice. Quest’ultima aveva infatti presentato in giudizio le sentenze che avevano annullato le cartelle di pagamento, causa del preavviso di fermo amministrativo. È a questo punto che il Giudice di pace si ricollega alla sentenza citata del Tribunale di Frosinone, sfavorevole anch’essa all’Agenzia delle Entrate. Cosa dice questa sentenza? In sostanza, che l’invalidità di una delle cartelle esattoriali su cui è fondato il preavviso di fermo fa venir meno l’intero atto nella propria legittimità. In quel giudizio di primo grado, il ricorrente si era opposto a una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, emessa all’epoca da Equitalia Sud, in forza di tre cartelle di pagamento. Una situazione praticamente identica a quella che stiamo esaminando. Ma dalle prove era emerso come alcuni crediti – legati al preavviso di fermo – erano stati dichiarati nulli ovvero annullati, per cui avevano perso la loro efficacia di titoli esecutivi. Pertanto, la parziale invalidità di due cartelle di pagamento aveva comportato l’annullamento integrale di tutto il provvedimento esattoriale.
Il principio della sentenza del 2020 è stato ritenuto applicabile dal Giudice di pace laziale anche alla decisione del 2023. Il provvedimento di fermo amministrativo è, in altre parole, per sua natura analogo all’atto di precetto nell’ambito del processo di esecuzione civile e, come tale, deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l’intero atto.
Ciò anche alla luce di quanto emerge da altre decisioni in merito, come quella del Tribunale di Brindisi (n. 1045/2021) o del Tribunale di Milano (n. 3958/35/2016).

LE CONSEGUENZE

Il Giudice di pace ha dunque concluso che anche l’annullamento parziale di cartelle poste a base del fermo amministrativo comportano l’illegittimità del fermo amministrativo stesso. Il provvedimento è stato perciò annullato e l’AER condannata al pagamento delle spese giudiziarie di 378 euro, oltre a quello dell’IVA e del CPA (Cassa di Previdenza Avvocati) a favore del difensore.

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