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Il vettore ha diritto di essere saldato dal compratore della merce se il venditore non paga

Il Tribunale di Venezia ha stabilito che il destinatario del trasporto subentra direttamente al mittente, al momento della consegna, non soltanto nei diritti che nascono dal contratto di trasporto, ma anche nell’obbligo di pagare al vettore i crediti che ne derivano e quindi in primo luogo il corrispettivo del trasporto stesso

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La fattispecie di cui ci occupiamo oggi si concentra su una vicenda non troppo insolita – ma di grande spessore – di mancato pagamento del trasporto di merce. Si tratta del caso in cui un vettore, non essendo stato pagato dal committente, si rivolge al giudice per farsi saldare il servizio direttamente dal destinatario della merce.

IL FATTO

Nel caso specifico, il trasportatore/vettore, una volta consegnata la merce, non era stato pagato dal mittente/committente e si era quindi rivolto al Tribunale di Venezia assistito dagli avvocati Pasquale Bonanni e Brunella Annunziata dello Studio Bonanni Annunziata, agendo in giudizio direttamente nei confronti del destinatario della merce, perché fosse questi a pagargli la somma dovuta per il trasporto (quasi 24.000 euro).
A questa richiesta il compratore si opponeva adducendo tre motivazioni. Innanzitutto, che egli era in difetto di legittimazione passiva o comunque che il credito fosse già estinto, perché aveva già pagato integralmente il prezzo della merce al mittente, incluse le spese di trasporto. Quindi, se si fosse riconosciuta la fondatezza della pretesa del trasportatore, il compratore avrebbe dovuto pagare due volte il costo del trasporto.
Secondo motivo: il decreto ingiuntivo dovrebbe essere nullo per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 633 del Codice di procedura civile, ovvero manca la prova di un accordo con il mittente sul prezzo del trasporto.
Infine, il credito va prescritto per le consegne anteriori all’8 febbraio 2018.
Inoltre, l’opponente/destinatario chiedeva la chiamata in causa dell’azienda committente, in favore della quale era già intervenuto il pagamento della merce incluse le spese di trasporto, per essere dalla stessa manlevata, ovvero scaricata dalla responsabilità del pagamento, sempre nel caso di accoglimento della domanda del trasportatore.

LA DECISIONE

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n.1763 del 12.10.2023, si è però schierato dalla parte del vettore. Il giudice veneto ha infatti affermato il principio – peraltro costantemente espresso dalla giurisprudenza e contro la prima argomentazione dell’opponente – secondo cui «il trasporto in favore di persona diversa dal mittente si configura come contratto a favore del terzo (il destinatario) il quale, con l’accettazione della merce, indipendentemente da eventuali patti con il mittente, assume l’obbligo di pagare il corrispettivo del servizio di trasporto».
Sulla base dunque del combinato disposto degli art. 1689, 1692 e 1510 Codice Civile, il destinatario, dal momento in cui richiede la consegna delle merci, subentra “ipso iure” – cioè direttamente – al mittente non soltanto «nei diritti che nascono dal contratto di trasporto», ma anche (ex art.1689, comma 2°, c.c.) «nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto» e quindi in primo luogo il corrispettivo del trasporto.
In questo senso non sono sufficienti a pregiudicare i diritti del vettore le difficoltà, prospettate dall’opponente per le dimensioni dell’impresa, di verificare all’arrivo della merce se il costo del trasporto fosse già stato corrisposto dal mittente-fornitore. E nemmeno la presenza di un accordo tra venditore e compratore-destinatario relativa all’incidenza del costo del trasporto può ritenersi opponibile al vettore, indipendentemente dalla conoscenza che il vettore stesso avesse avuto di tale patto.
Infine, non assume rilievo per escludere l’obbligo di pagamento a carico del destinatario il fatto che il vettore avesse fatto richiesta di pagamento al mittente, poiché questo atto non comporta rinuncia ai diritti discendenti dall’art. 1689, co. 2, c.c.
Un’interpretazione, questa, che è confermata da una serie consolidata di sentenze della Cassazione Civile.
Passiamo poi all’insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ovvero all’argomento per cui il costo del trasporto risulterebbe unilateralmente ed arbitrariamente determinato dal vettore, mancando la prova delle pattuizioni intercorse tra lui e il mittente. Ebbene, qui il Tribunale fa notare che tra ditta di trasporto e mittente c’è stato uno scambio di e-mail dal quale si può «evincere che al mittente erano note le tariffe applicate dal vettore, corrispondenti a quelle indicate da quest’ultimo nella fattura rivendicata». Si prova così l’accordo tra mittente e vettore sul prezzo del trasporto, di cui il compratore contestava l’esistenza.
Rigettate perché intempestive anche l’assenza della firma per ricevuta su alcune bolle di consegna (non contestata a inizio procedimento) e l’esecuzione di alcuni trasporti da parte di subvettori (il trasportatore è in possesso di tutti i documenti di trasporto relativi alle merci consegnate e quindi appare assodato che il trasporto debba essere pagato a lui e non ad altri vettori terzi).
A parziale consolazione del compratore, l’organo giudicante veneziano gli ha riconosciuto la detrazione dalla somma dovuta di circa 2.600 per i servizi anteriori all’anno rispetto alla prima costituzione in mora, ex art. 2951 c.c. Inoltre, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva del destinatario nei confronti del mittente, non apparsa in giudizio.

LE CONSEGUENZE

Veniamo dunque alla conclusione del giudizio. Il compratore è stato condannato al pagamento in favore del vettore di circa 21.400 euro più interessi di mora, con la revoca però del decreto ingiuntivo a suo danno. Questa somma dovrà comunque essere ripagata dal venditore al destinatario, oltre agli interessi moratori dall’esborso al saldo. Le spese del giudizio vanno invece compensate per un quarto e la somma restante rifusa al vettore dal compratore.

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