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ART chiede di pagare contributi passati: È lecito?

Contrariamente a quanto accaduto in passato, nelle scorse settimane ho ricevuto un’intimazione da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che mi invitava – in quanto azienda di autotrasporto – a pagare i contributi per anni addietro. A fronte del fatto che tale contributo per chi svolge attività di autotrasporto è stato abolito per il 2024, è lecito che proprio adesso vengano richiesti pagamenti arretrati?
Michele D_Salerno

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Negli ultimi mesi, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha intensificato le richieste di pagamento del contributo previsto dalla legge per il suo funzionamento. Anche operatori che, negli anni passati, non avevano ricevuto alcuna richiesta del contributo o che non avevano dato attenzione a simili richieste, stanno ricevendo intimazioni di pagamento prodromiche a vere e proprie ingiunzioni.

A livello normativo è recentemente stata prevista l’esclusione dalla contribuzione ART del settore dell’autotrasporto merci. Tale esclusione, tuttavia, non ha carattere retroattivo e dunque l’esclusione dalla contribuzione in favore dell’Autorità opera a partire dall’annualità 2024.

Occorre, inoltre, segnalare che, dato il carattere eccezionale della norma, nonché la specifica finalità perseguita, l’esclusione dal versamento del contributo a partire dal 2024 non può essere esteso alle attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto di terzi (per esempio, ai servizi logistici).

L’esclusione, quindi, vale solo per il futuro, mentre per il passato occorre fare alcune precisazioni, di seguito elencate in modo schematico:

Ciò chiarito, per quanto concerne i periodi temporali di debenza del contributo, occorre inoltre specificare quanto segue per la sua determinazione:

  • a partire dall’annualità contributiva 2019 sono assoggettabili a contribuzione le attività di trasporto merci su strada volte a garantire una connessione con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
  • a partire dall’annualità contributiva 2021, sono assoggettabili a contribuzione le attività di trasporto merci su strada volte a garantire una connessione con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti e anche con le infrastrutture autostradali.

Con riferimento ai mezzi, occorre prendere in considerazione solo il fatturato generato con l’impiego di mezzi con capacità superiore a 26.000 kg. Non ha alcuna rilevanza il fatto che i mezzi non siano di proprietà dell’impresa, essendo sufficiente il fatto che essi siano nella disponibilità della stessa.

In caso di ricavi generati da attività svolte in parte su territorio italiano e in parte su territorio estero, va individuata ed esclusa la quota ricavi generata nello svolgimento di quest’ultima attività.

A decorrere dal 2022, ART ha chiarito che, in caso di sub-vezione, è il vettore contrattuale a dover corrispondere il contributo con espresso esonero del sub-vettore, a patto che quest’ultimo sia in grado di documentare che il servizio prestato era di sub-vezione e che il contributo sia corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione, ossia dal vettore contrattuale.

A partire dall’annualità contributiva 2019 sono sottoposti a contributo ART anche gli operatori eroganti servizi logistici e gli operatori prestanti servizi di terminalizzazione e, più in generale, di cargo handling. Ne consegue che le attività di magazzinaggio, deposito e movimentazione merci costituiscono fatturato rilevante e non possono essere validamente escluse. L’attività di magazzinaggio, deposito, ecc. è considerata senza alcuna distinzione di ambito di svolgimento della stessa e, dunque, va considerata anche se non effettuata in occasione di trasporti volti a garantire una connessione con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti e infrastruttura autostradale. A tal riguardo è importante tornare a sottolineare che, a decorrere dal 2024, è escluso il contributo sul fatturato generato da attività di trasporto merci, ma non quello generato da altre attività, quali, appunto, le attività di magazzinaggio, deposito, ecc.

Massimo Campailla
Massimo Campailla
Avvocato senior partner Studio Zunarelli
Scrivete a Massimo Campailla: parolediritte@uominietrasporti.it

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