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Novità normative in tema di ritenzione

In un momento di grande incertezza per l’economia è diventata sempre più attuale la necessità di tutelare i propri crediti e, in alcuni casi, anche di recuperare i compensi dovuti per l’attività di trasporto. So che uno strumento efficace è rappresentato dall’esercizio del diritto di ritenzione. Ma come funziona nello specifico?
Paolo G_Brescia

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Cominciamo con l’inquadrare la disciplina del diritto di ritenzione, che rappresenta uno strumento di tutela del credito del vettore molto più immediato ed efficace rispetto alla normale procedura, rappresentata dall’ottenimento di un decreto ingiuntivo e dal successivo pignoramento dei beni del debitore. Si tratta, in particolare, di una modalità di soddisfacimento del credito alternativa, che può essere esercitata a prescindere dal preventivo ottenimento di un titolo esecutivo. Il diritto di ritenzione che spetta al vettore consente, infatti, a quest’ultimo di trattenere le merci che gli vengono affidate per il trasporto, con conseguente possibilità di soddisfare il proprio credito sulle stesse con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori. Una volta esercitata la ritenzione sulle merci, il creditore può vendere quanto oggetto di ritenzione per soddisfare il proprio credito e gli interessi dovuti.

In tempi abbastanza recenti il legislatore è intervenuto sulla materia introducendo delle novità rispetto alla disciplina. Novità che hanno risolto alcune delle possibili criticità che caratterizzavano l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del vettore.

La norma, nella sua formulazione originaria, che è stata vigente sino al 29 dicembre 2021, prevedeva che «i crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui». In sede applicativa la disposizione così formulata ha tradizionalmente dato adito prevalentemente a talune criticità.

Nella maggior parte dei casi i crediti del vettore o dello spedizioniere divengono esigibili in settimane (se non addirittura mesi) dopo l’esecuzione della prestazione, quindi in un momento normalmente successivo allo spossessamento delle merci trasportate da parte del vettore (o dello spedizioniere). Un’interpretazione letterale della norma avrebbe potuto portare, quindi, a un suo svuotamento di contenuti, in quanto l’inadempimento del committente viene sistematicamente in luce in un momento in cui il vettore, avendo già riconsegnato le merci agli interessati al carico, non avrebbe più la possibilità di esercitare il privilegio attribuitogli dalla norma in commento. Trattandosi di eccezione sistematicamente sollevata dai committenti nei cui confronti i vettori esercitavano il privilegio di cui all’art. 2761 cod. civ., sul tema, nel corso degli anni, è maturata una giurisprudenza piuttosto significativa: l’orientamento prevalente che è andato consolidandosi è stato di affermare che il privilegio può essere esercitato non solo sulle specifiche merci il cui trasporto ha generato il credito, ma anche su merci oggetto di un trasporto diverso a condizione, però, che si tratti di prestazioni oggetto di un unico contratto di trasporto a prestazioni continuative.

La L. 233/21 ha integrato il primo comma dell’art. 2761 cod. civ. e, recependo in via normativa il menzionato orientamento giurisprudenziale, ha definitivamente risolto le problematiche sopra ricordate. La norma è stata, infatti, integrata aggiungendo la previsione secondo cui «tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito, purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative». Da questo punto di vista non si può, quindi, che valutare favorevolmente l’intervento legislativo che ha, in tal modo, definitivamente posto fine a una potenziale criticità applicativa nell’esercizio del diritto di ritenzione da parte del vettore. Anche su queste pagine si è più volte sottolineata l’importanza, sotto svariati profili, di ricorrere alla stipulazione di contratti di trasporto in forma scritta. La recente modifica apportata all’art. 2761 cod. civ. aggiunge un’ulteriore e non secondaria motivazione, consistente nella possibilità, in caso di contratto scritto, di ricorrere in modo più agevole alla tutela dei crediti vantati verso il committente inadempiente.

Massimo Campailla
Massimo Campailla
Avvocato senior partner Studio Zunarelli
Scrivete a Massimo Campailla: parolediritte@uominietrasporti.it

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