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Modello unico di Dichiarazione ambientale (MUD): il termine per la presentazione è il 16 giugno

La data per la presentazione dei documenti è stata prorogata - dal 30 aprile al 16 giugno - e questo mi è chiaro. Mi è meno chiaro, invece, quali schede e quali contenuti sono stati modificati del MUD 2021. Mi traccerebbe una rapida panoramica? Domenico P_Fermo

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È ormai prossimo il termine per la presentazione della Dichiarazione Unica Ambientale, prorogata dal canonico 30 aprile al 16 giugno 2021. Tutto ciò per effetto del DPCM del 23 dicembre 2020, pubblicato il 16 febbraio 2021, da cui decorrono i 120 giorni per la presentazione ufficiale in via telematica o via pec.

Proprio questo DPCM ha innovato, rispetto all’anno precedente, il contenuto del MUD, nel senso che ha individuato un modello di dichiarazione rinnovato sia rispetto ad alcune delle schede previste, sia rispetto alla tipologia di informazioni da comunicare.

Chi è soggetto al MUD

I soggetti interessati al MUD, previsti dall’art. 189 del D.Lgs 152/2006, sono:

  • chi effettua a titolo professionale l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione (cat 8);
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i consorzi creati per le operazioni di recupero e riciclaggio di alcune particolari tipologie di rifiuti come ad esempio imballaggi, olii esausti, olii vegetali, ecc;
  • le imprese che effettuano attività di recupero e smaltimento rifiuti;
  • le imprese e gli enti con meno di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e di recupero e smaltimento rifiuti compresi i fanghi derivanti da trattamento delle acque ed i rifiuti derivanti da abbattimento fumi, da fosse settiche nonché reti fognarie.

Il numero dei dipendenti è riferito a quelli impiegati a tempo pieno aumentato delle frazioni di unità operative relative ai lavoratori a tempo parziale.

Le modifiche al MUD introdotte per il 2021

Le principali modifiche riguardano:

  • gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l’autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del c.3 art. 184ter
  • per la comunicazione dei rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;
  • la rivisitazione della scheda CG – costi di gestione della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente rivista
  • le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’open scope e della classificazione prevista dall’allegato III al D.lgs. 49/2014
  • l’aggiunta nella comunicazione RAEE della voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.

Il trasportatore, una figura invariata

Rispetto alla figura del «trasportatore» di rifiuti conto terzi o di propri rifiuti pericolosi non ci sono grosse novità: deve continuare a compilare la scheda RIF per ogni tipologia di rifiuto trasportato (codice cer), indicando le quantità di rifiuti conferiti. Pertanto, è soggetto alla compilazione delle schede RT (indicazione dei produttori dove sono stati caricati i rifiuti) e DR (destinatari dove i rifiuti sono stati conferiti).

A quanto ammontano le sanzioni

Le sanzioni, regolate dall’art. 258 del D.Lgs 152/2006 e classificate in base alla tipologia di infrazione, prevedono:

  • mancata comunicazione oppure comunicazione incompleta o inesatta: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro
  • ritardata comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza stabilita: sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro
  • comunicazione incompleta o inesatta per errori formali: sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 euro. Per inesattezze formali si intendono quelle dove è possibile la ricostruzione tramite la stessa comunicazione o in base ad altre registrazioni come i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti o da altre scritture contabili previste dalle normative vigenti applicabili.

Consigli pratici

I diritti di segreteria rimangono invariati ammontanti a 10,00 euro per la dichiarazione telematica e di 15,00 euro per l’invio tramite PEC mentre i produttori di Aee sono esenti.

È necessario, pertanto sottolineare l’importanza della precisione nella compilazione delle specifiche schede facendo attenzione ai codici cer, ai quantitativi prodotti, a quelli conferiti e registrati in quanto vige la correlazione tra formulari, registri e dichiarazione annuale. 

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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