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Acquisto carburante, il rapporto coop-imprese associate soddisfa la tracciabilità dei pagamenti

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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente risposto a un interpello sul corretto adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per gli acquisti di carburante per autotrazione, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi. Il caso prospettato all’Agenzia è quello di un ente associativo (consorzio o cooperativa) che, operando nell’interesse delle imprese di autotrasporto associate, si aggiudichi i servizi di trasporto effettivamente svolti da queste ultime. L’ente, inoltre, provvede anche all’acquisto del carburante per cederlo alle stesse a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. Tra l’ente e le imprese associate sussiste, in questo caso, un rapporto di conto corrente, in base al quale si realizza un meccanismo di compensazione tra i debiti delle imprese per gli acquisti di carburante e i crediti che quest’ultime vantano nei confronti dell’ente per i servizi di trasporto resi per suo conto. Di fatto, dunque, le imprese associate non effettuano il pagamento del carburante contestualmente all’acquisto e quindi la domanda del ricorrente è se questa procedura sia corretta relativamente all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per gli acquisti di carburante per autotrazione (art. 19-bis1, comma 1, lettera d, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Nell’interpello all’Agenzia il richiedente aveva anche prospettato una risposta positiva sulla correttezza del modus operandi, secondo cui il rapporto di conto corrente tra l’ente e le imprese di autotrasporto associate non costituisce inadempimento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per gli acquisti di carburante per autotrazione. Questo per due motivi: 1) il pagamento del saldo risultante dagli importi non compensati a favore di uno dei due soggetti del rapporto è comunque effettuato con mezzi tracciabili; 2) tutte le operazioni oggetto di compensazione, a decorrere dal 2019, sono documentate con fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate, da parte sua, ha accolto questa interpretazione, puntualizzando però che devono essere rispettate obbligatoriamente 4 condizioni. Innanzitutto l’acquisto del carburante da parte dell’ente associativo deve avvenire con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica. Poi i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata devono essere documentati con fattura elettronica. Inoltre i rapporti di debito e credito tra l’ente associativo e le singole imprese che derivano dal contratto di conto corrente devono risultare da chiare e dettagliate evidenze contabili. Infine i pagamenti degli importi eventualmente non compensati vanno effettuati con mezzi tracciabili.

«In base alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) – spiega al riguardo l’Agenzia – a decorrere dal primo luglio 2018, nel caso di acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, la deduzione della spesa ai fini delle imposte dirette e la detrazione dell’Iva relativa è consentita solo in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante. Si tratta, in particolare, di carte di credito, carte di debito, carte prepagate… e altri mezzi di pagamento specificatamente individuati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate». Questo per prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi Iva, nonché incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti. Nella fattispecie l’ente associativo e le imprese di autotrasporto associate, per regolare i reciproci rapporti di debito e credito sorti a seguito di una continuità di rapporti d’affari, hanno stipulato un contratto di conto corrente in base al quale si realizza, su base paritaria, la compensazione dei reciproci debiti e crediti, che opera in via automatica con la liquidazione del saldo soltanto alla chiusura del conto, secondo le scadenze stabilite dal medesimo contratto. «È perciò in base agli effetti del contratto di conto corrente, stipulato dalle parti nell’esercizio della propria autonomia contrattuale – conclude l’Agenzia – che l’impresa non effettua il pagamento del carburante contestualmente al suo acquisto dall’ente associativo. Di conseguenza, non verificandosi il pagamento al momento dell’acquisto, l’impresa non è soggetta in questa fase all’obbligo di tracciabilità del pagamento, mentre invece è obbligata successivamente, al pagamento del saldo per gli importi eventualmente non compensati. Resta pure l’obbligo di certificazione degli acquisti con fattura elettronica, già in vigore dal 1° luglio 2018, per le cessioni effettuate al di fuori degli impianti stradali di carburante destinato a veicoli che circolano su strada e, dal 1° gennaio 2019, per tutte le cessioni effettuate da soggetti residenti o stabiliti».

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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