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Ammortizzatori sociali: fondo integrazione salariale attivo anche per aziende da 5 a 15 dipendenti

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Il lavoro si trova e si perde. E a quel punto scattano degli ammortizzatori, che però non valgono per le imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni. Per quei settori che non dispongono del fondo di solidarietà, per esempio, da qualche tempo è attivo il fondo d’integrazione salariale, che però fino a ieri copriva soltanto i lavoratori di imprese con più di 15 dipendenti. Adesso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016 del decreto ministeriale 94343/2016 questa soglia si abbassa fino a 5 dipendenti. Quindi significa che per le aziende da 5 a 15 c’è una copertura in più, ma anche una contribuzione in più. Che sarà dello 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e dello 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’INPS andrà a individuare chi è tenuto a versare il contributo. Inoltre è prevista una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro che fanno ricorso alle prestazioni, pari al 4% della retribuzione persa dai lavoratori.

A poter beneficiare del fondo saranno i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. A costoro spetterà un assegno di solidarietà, quando si tratta di dipendenti di imprese con un numero di dipendente tra 5 e 15, mentre a quelle con più di 15 dipendenti spetterà sia un assegno di solidarietà sia un assegno ordinario. Si tratta di prestazioni che possono essere fruite in caso di riduzione o sospensione dell’attività di lavoro per evitare il licenziamento del lavoratore. L’assegno di solidarietà può essere corrisposto per massimo dodici mesi in un biennio mobile e può essere riconosciuto esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di cinque lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle riduzioni dell’orario di lavoro. L’assegno ordinario non può, invece, superare i 24 mesi nel quinquennio mobile così come accade per la cassa integrazione. 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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