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Autista alticcio subisce la revoca della patente, ma in tribunale ottiene un’importante vittoria

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La revoca della patente è una delle sanzioni più pesanti che si possa subire. Più pesante della sospensione, ma più pesante pure del ritiro. Fondamentalmente perché la revoca costringe a rifare l’esame per conseguire una patente tutta nuova. Un’esperienza che ha vissuto un autista di Mestre, fermato nel 2011 in evidente stato di ebbrezza. L’alcool test non gli dà scampo e quindi, con un‘ordinanza esecutiva di una sentenza penale del Gip di Verona del 6 maggio 2013, essendo un autista professionale gli veniva revocata la patente per tre anni. E nella stessa ordinanza si specifica che avrebbe potuto conseguire una nuova patente una volta trascorsi tre anni dalla data di accertamento del reato, termine che veniva fatto coincidere con la data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

L’autista veneto incassa il colpo, ammette la responsabilità e immagina già il momento in cui potrà ricostruirsi un’altra vita professionale. Ha un purgatorio di tre anni, che pensa di investire in qualche modo, ma comunque vorrebbe tornare a guidare un camion. Anzi, non vede l’ora di poter nuovamente sostenere l’esame. Ma quando quest’ora potrà diventare concreta?

Secondo lui i tre anni dovrebbero scattare dal momento in cui è avvenuta l’infrazione. Insomma, dal giorno successivo a quando la polizia lo ha fermato un po’ alticcio e non – com’è scritto nell’ordinanza di revoca della patente – dal momento in cui è stata emessa la sentenza definitiva di condanna. Sembra una questione di lana caprina, ma in realtà per l’autista rimasto a piedi le cose cambiano: se ha ragione lui, potrebbe tornare a lavorare sui camion alla fine del 2014; se ha ragione il ministero dovrebbe attendere – se tutto va bene – almeno il giugno del 2016.

Così, convinto delle sue ragioni presenta ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto. E il TAR, lo scorso 9 marzo, gli ha dato ragione. « Il termine di riferimento – argomenta il tribunale amministrativo –  deve essere individuato nella data in cui il reato è stato accertato e non in quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna», perché in questo secondo caso sarebbe complicato assicurare «un termine ragionevole e valido per ogni situazione». Peraltro, il TAR aggiunge che lo stesso provvedimento di sospensione consegue all’accertamento del fatto, nel momento stesso cioè in cui riscontra il comportamento da punire; la sentenza definitiva, invece, è riferibile all’attribuzione della responsabilità per i fatti accertati e a emettere le relative sanzioni penali.

Per tutti questi motivi il TAR accoglie il ricorso del camionista e annulla il provvedimento di revoca della patente per tre anni nella parte in cui viene fissato il termine utile per conseguire una nuova patente di guida. E siccome i tre anni di stop dall’accertamento della sanzione sono già trascorsi, il camionista può già sostenere l’esame per una nuova patente. 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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