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Autorizzazione Unica Ambientale: ecco come dal 13 giugno viene semplificata

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Semplificazione è la pretesa che tutti agognano verso la burocrazia. Unpiccolo passo in avanti in tal senso è stato fatto con l’autorizzazione unicaambientale per le PMI, che il DPR 13 marzo 2013, n. 59, apparso sulla GazzettaUfficiale n. 124 del 29 maggio – e quindi in vigore dal prossimo 13 giugno – consentedi richiedere allo Sportello Unico Attività Produttive tramite un solovisto ambientale. Insomma, una sola richiesta invece che il lungo elenco di titoliabilitativi che fino a ieri era necessario ottenere da enti diverse. 

L’elencoper la precisione comprende: scarichi idrici, comunicazione preventiva perl’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, emissioni inatmosfera, autorizzazione generale ex articolo 272 DLGS 152/2006, spandimentofanghi in agricoltura, iscrizione ai registri provinciali per il recuperoagevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 
E peraltro non si tratta di un elenco definitivo perché leRegioni possono allungarlo con altre autorizzazioni. 
In termini procedurali, una volta presentata l’istanza daparte delle imprese, lo Sportello Unico la invia telematicamente alla laProvincia o alla diversa autorità che la normativa regionale riconoscecompetente per il rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unicaambientale. Rilascio che deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta se iltermine della singola autorizzazione non superava appunto tale lasso temporale.Nel caso in cui, diversamente, l’Autorizzazione Unica si riferisce a titoliabilitativi con previsioni di rilascio in tempi più lunghi, a quel punto loSportello Unico convoca la conferenza di servizi che dovrà fornire rispostaalla domanda in 120 giorni, che possono arrivare a 150 se, a seguita dell’istanza,l’amministrazione faccia richiesta di documenti integrativi. 
 La nuova autorizzazione dura 15 anni e se ne può farerichiesta quando almeno due dei titoli abilitativi compresi nell’elenco eattualmente in disponibilità dell’impresa raggiungano la loro scadenza
Il rinnovo, invece, va presentato sei mesi prima dellascadenza e si ottiene in maniera molto rapida, visto che presentata la relativaistanza all’amministrazione competente tramite Sportello Unico contenente l’autocertificazione(la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) che tutte le condizioni di esercizio sono lemedesime. 
Qualche complicazione è possibile nel caso di impianti produttivi di scarichipericolosi o emissioni nocive o quando intervengano modifiche nel processoproduttivo perché a quel punto si chiama nuovamente in ballo la Conferenza diservizi. 
Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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