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Calcolo dei costi minimi nei trasporti cisternati: nuovi chiarimenti del Ministero

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Il Ministero dei Trasporti torna nuovamente a chiarire l’applicazione dei costi minimi, questa volta rispondendo a un interpellò della Fedit, in relazione al trasporto di prodotti petroliferi. In particolare con l’ interpello si chiedeva se fosse corretto, rispetto al calcolo delle percorrenze, valutare la somma di tutti i singoli viaggi effettuati nell’arco di un mese o piuttosto i valori ricavati su base mensile in funzione dei chilometri coperti da ogni singolo automezzo nell’arco del mese, invece che considerare il singolo viaggio giornaliero.
Il Ministero ha innanzi tutto ribadito che per “tratta”, in base alla definizione fornita dall’Osservatorio il 10 luglio 2012, si intende la “distanza chilometrica dal luogo di presa in consegna a quello di riconsegna delle merci, passando attraverso le eventuali località di carico e/o scarico intermedie. Ma ha poi ricordato che, “nel caso di utilizzo di veicoli cisternati adibiti al trasporto di “prodotti petroliferi” o di “leganti idraulici e prodotti affini”, alla lunghezza della tratta “andrà sommata la distanza chilometrica fra l’ultimo luogo di riconsegna delle merci e il primo luogo di successiva presa in consegna delle merci stesse”. Perché se così non fosse, viste le caratteristiche degli allestimenti in uso per tali trasporti, si finirebbe sempre con il ritornare a vuoto.
Per rispondere poi al quesito, il Ministero ha quindi precisato che:
1. Nei viaggi effettuati con lo stesso veicolo per un unico committente è ammesso un calcolo chilometrico giornaliero il cui corrispettivo si determina applicando il corrispondente scaglione chilometrico di riferimento riportato nelle tabelle pubblicate mensilmente dal Ministero;
2. non ci si può affidare invece a un calcolo su base mensile, in quanto l’applicazione dello scaglione chilometrico di riferimento potrebbe generare incongruenze;
3. nel caso di trasporto commissionato con un contratto scritto di durata (e che abbia i requisiti di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 286/2005), il corrispettivo può essere definito tenendo conto della percorrenza chilometrica complessiva e, se necessario, adeguato in applicazione del comma 5 dell’art. 83 bis. In tale ipotesi, infatti, il rispetto dei costi minimi potrà essere valutato in relazione alla percorrenza chilometrica giornaliera del singolo veicolo.
Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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