Veicoli - logistica - professione

HomeProfessioneLeggi e politicaCapacità finanziaria: polizza assicurativa valida solo per le imprese neoiscritte

Capacità finanziaria: polizza assicurativa valida solo per le imprese neoiscritte

-

La dimostrazione della idoneità finanziaria tramite la polizza di responsabilità professionale vale solo per le imprese neoiscritte. Questa la risposta del Ministero dei Trasporti a un quesito sollevato dalla Conftrasporto riguardo l’interpretazione del capoverso della circolare prot. 1807 del 28 gennaio  2015. Nella norma si legge: “si precisa che alle imprese in regola con la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria che al 1 gennaio 2015 risultavano aver dimostrato tale requisito solo per il primo anno di esercizio, è consentita la produzione di polizze assicurative di responsabilità professionale per un ulteriore anno, con esclusione di successivo tacito o espresso rinnovo”.

In un primo momento ambienti ministeriali avevano avvalorato l’ipotesi che questa deroga fosse interpretabile in maniera estensiva (riconoscendola, quindi, alle imprese che nel 2014 si erano avvalse della polizza di responsabilità professionale per dimostrare la capacità finanziaria, a prescindere dall’anzianità di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori). Ora però il  Ministero è pervenuto ad una conclusione più restrittiva: per le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori ed autorizzate all’esercizio della professione al 31 dicembre 2014, l’utilizzo della polizza di responsabilità professionale anche per il 2015 va riconosciuto solo a quelle per le quali “l’anno 2014 è stato il primo anno di esercizio, in quanto in esso si sono iscritte all’Albo e hanno conseguito l’autorizzazione all’esercizio della professione” e che, in quell’anno, hanno dimostrato l’idoneità finanziaria tramite questo strumento. Diversamente la polizza non è utilizzabile per il 2015 dalle imprese di autotrasporto che, sebbene se ne siano avvalse lo scorso anno, risultano iscritte all’Albo prima del 2014.

Il Ministero  ritiene infatti la polizza uno strumento eccezionale che la Legge di Stabilità del 2015 (art.1, comma 251 della Legge 190/2014) ha espressamente delimitato alle imprese nuove iscrittesi all’Albo per la prima volta, per i primi due anni di attività. Quindi la parità di trattamento si ha solamente rispetto alle imprese nuove del 2014 che per quell’anno hanno dimostrato l’idoneità finanziaria con la polizza di responsabilità professionale; e se ne potranno avvalere per un altro anno – dunque fino a fine 2015.

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

close-link