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Cassazione: «Gli studi di settore, da soli, non bastano a giustificare un accertamento»

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Gli studi di settorefanno paura. Pensate che il numero di domande di rimborso delle accise nel 2012è diminuito (fonte: Agenzia delle Dogane)di circa il 15% e che molto probabilmente tanti, tra chi ha preferito farea meno del rimborso, hanno timore di esporsi ai temibilissimi studi di settore. 

A contrastare peròquesta tendenza e quindi – si spera – anche a far diminuire la paura ci stapensando la giurisprudenza. La Corte di Cassazione, infatti, è da un po’ di tempo cherestringe sempre più il valore probatorio degli studi di settore. Da ultimo èarrivata la sentenza n. 4166 del 20 febbraio 2013, con cui, confermando la decisionedi una Commissione tributaria Regionale, ha sottolineato come gli studi disettore, presi a se stante, non hanno valore di presunzione grave, precisa econcordante e di conseguenza non possono essere alla base di un atto diaccertamento nei confronti del contribuente. In pratica, confermando unorientamento già espresso in passato, la Suprema Corte ha ribaditoche i risultati degli studi di settore danno luogo a una presunzione semplice,la cui gravità, precisione e concordanza non si determina in modo automatico quandosi discostano dal reddito dichiarato. 
Per assumere valore, cioè, la presunzionedeve essere riscontrata in un contraddittorio obbligatorio con il contribuente,a pena di nullità dell’accertamento. Perché soltanto con il contraddittorio ilcontribuente può esporre le eventuali ragioni che hanno determinato loscostamento. Soltanto quando – specifica la Cassazione – il contribuente nonrispondesse all’invito dell’Agenzia delle Entrate a presentarsi in uncontraddittorio, allora diventa legittimo utilizzare per l’accertamento i solirisultati dello studio di settore. 
Tutto ciò porta quindialla conclusione che un atto di accertamento fiscale è valido soltanto se,unitamente allo scostamento dai risultati degli studi di settore, evidenziapure le motivazioni secondo cui le ragioni addotte in contraddittorio dalcontribuente sono state tralasciate.Insomma, non bastadire «c’è uno scostamento», bisogna pure giustificare perché le giustificazioniche lo hanno creato e che il contribuente ha spiegato non possono ritenersifondate.
Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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