La polizza R.c.a. copre i danni causati a terzi da un camion in sosta, anche se a procurarli sia stata una gru montata sul mezzo. A questa conclusione è giunta la Cassazione, con una sentenza datata 29 aprile 2015, con cui ha confermato la condanna della compagnia assicurativa del veicolo (inquadrato a uso speciale) a risarcire i danni agli eredi di un uomo deceduto dopo l’impatto con un cassone incautamente in bilico su un muretto, urtato in maniera accidentale da un’autogru in fase di manovra. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno quindi chiarito l’ambito di estensione della copertura R.c.a. Finora infatti la giurisprudenza si era sempre espressa positivamente rispetto all’estensione della copertura ai danni causati a terzi dalla circolazione statica del mezzo fermo su strada pubblica o su un’area equiparata, ma non era stata invece univoca riguardo alla possibilità di portare tale estensione anche ai danni causati a terzi dall’utilizzo delle attrezzature fisse collocate sull’autoveicolo: in alcuni casi, infatti, era stata riconosciuta per il semplice fatto che il danno era stato provocato da un mezzo collocato su strada pubblica o su area a questa equiparata, in una condizione riconducibile a un momento della circolazione come la sosta (Cassazione, Sezione III, 9.1.2009, n. 316); in altre sentenze (la più recente la n. 5938 del 5 marzo 2013) aveva smentito tale orientamento, sostenendo che negli autoveicoli a uso speciale occorre distinguere l’attività di circolazione vera e propria dall’utilizzo delle attrezzature fisse poste sul mezzo, il quale può aver rappresentato l’unica causa del sinistro ed essere, quindi, sottratto alla copertura dell’assicurazione R.c.a. Ora tale contrasto sembra risolto visto che la Cassazione dice esplicitamente che deve intendersi per «circolazione stradale»…«anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade».
Pertanto, il ricorso proposto dalla compagnia assicurativa è stato rigettato in quanto, secondo la Cassazione, «è pacifico che l’autogru, al momento del sinistro, si trovava in una strada pubblica o almeno in un’area equiparata; che l’uso che si faceva della stessa (sollevamento del cassone con il braccio meccanico) corrispondeva all’utilizzo proprio del veicolo in oggetto; che è stata accertata una responsabilità (prevalente) del proprietario conducente per un’errata manovra del braccio meccanico».