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Class action contro costruttori di camion: CNA-Fita replica ai nostri dubbi

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Abbiamo scritto in più riprese della class action promossa dalle associazioni di categoria dell’autotrasporto contro le case costruttrici di veicoli. Una prima volta il 10 ottobre e poi, una seconda rispondendo, a un testo pubblicato sul sito della CNA-Fita, che ribatteva (seppure senza citarci direttamente) ad alcuni nostri argomenti. Ma il diritto è così: si presta a interpretazioni diverse e tutte sono lecite, tutte degne di attenzione. Ecco perché, dopo aver ricevuto dalla stessa associazione artigiana una nota in cui si replica a quanto da noi sostenuto, abbiamo deciso di pubblicarla. Convinti che la molteplicità delle opinioni aiuta gli operatori a costruirsi un’idea più completa e le menti a ossigenarsi con un’aria di pluralismo. 

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CNA Fita ritiene del tutto infondati i dubbi che nel vostro articolo, evidenziando che i camion sono venduti dai concessionari, vengono insinuati in merito al diritto degli autotrasportatori a chiedere il risarcimento alle case costruttrici.

Come già spiegato nella nota diffusa dalla CNA Fita, la responsabilità delle case costruttrici è di natura extracontrattuale e, quindi, il diritto a richiedere il risarcimento del danno non presuppone l’esistenza di un rapporto contrattuale con le case costruttrici. Sia la Corte di Cassazione che la Corte di Giustizia dell’Unione europea hanno affermato che chiunque ha diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa illecita quando esiste un nesso di causalità tra essa e il danno subìto. (Corte Gius. UE sent. 13 luglio 2006, caso Manfredi C195-298/04 e Cass. Sez. Un. n.2207/2005).

La legittimazione degli acquirenti indiretti a chiedere il risarcimento del danno è ribadita anche nella Direttiva 2014/104/UE approvata dall’Unione europea per eliminare gli ostacoli che impediscono alle vittime degli illeciti anticoncorrenziali di ottenere il risarcimento dei danni. In base all’art.14 della Direttiva, che dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro la fine di quest’anno, provata l’esistenza del cartello, in questo caso dalla decisione della Commissione che costituisce prova legale, e il sovraprezzo causato dal cartello, all’acquirente indiretto sarà sufficiente provare di aver acquistato il prodotto oggetto del cartello per dimostrare di aver subito un danno.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, gli associati CNA Fita saranno assistiti dallo studio economico Lear, i cui economisti sono tra i più esperti e rinomati in Italia per le questioni antitrust.

Infine, senza commentare il vostro infelice paragone con il nazismo, il diritto a chiedere il risarcimento del danno per gli automezzi Scania, anche nel caso in cui questa risultasse estranea al cartello, che nel vostro articolo viene definito bizzarro, è un principio stabilito dalla Corte di Giustizia. Nella sentenza del causa 5 giugno 2014, Kone AG e altri contro ÖBB Infrastruktur AG, causa C-557/12, la Corte di Giustizia ha affermato, infatti, che le imprese partecipanti ad un’intesa rispondono civilmente dei danni risultanti dai prezzi che un’impresa terza abbia fissato, in considerazione dell’operato dell’intesa, ad un livello più elevato rispetto a quello che sarebbe stato applicato in assenza dell’intesa medesima.

                                                                   Il Responsabile Nazionale

                                                                          Mauro Concezzi

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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