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CODICE DELLA STRADA. Nuove procedure di conversione di patente comunitaria al suo rinnovo

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Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 23455/08.03 del 23 ottobre scorso (allegata), indica le nuove procedure da osservare in merito alle patenti di guida; in particolare, la circolare distingue tra:

il titolare di patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa conforme a quella stabilita dall’art. 7, par. 2, Direttiva 2006/126/C, (al punto b. prevede che a partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni:
Può circolare con tale patente fino alla data di scadenza; alla scadenza si rivolge alla Motorizzazione e richiede la conversione della patente estera (la quale comunque può essere richiesta anche prima della scadenza).

Il titolare di patente di guida comunitaria non provvista di validità amministrativa conforme a quella stabilita dall’art. 7, par. 2, Direttiva 2006/126/CE:
Se ha acquisito la residenza in Italia prima del 19.01.2013, ha una patente con validità fino al 19.01.2015; alla data di scadenza chiede il rilascio della patente italiana per conversione (la quale comunque può essere richiesta anche prima della scadenza).
Se ha acquisito la residenza in Italia dopo il 19.01.2013, ha una patente con validità di 2 anni dalla data di acquisizione della residenza normale in Italia (anche in questo caso la conversione può comunque essere richiesta prima della scadenza).

 

in allegato: circolare del ministero

Allegati

per leggere e scaricare la circolare del ministero, clicca qui

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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