Dopo che con il decreto dirigenziale 215 del 12 dicembre 2016 il ministero dei Trasporti aveva stabilito regole per uniformare in tutta Italia la formazione sul corretto utilizzo del tachigrafo, analogico o digitale, erano sorti parecchi dubbi su come materialmente dovessero essere organizzati i relativi corsi di formazione.
A queste perplessità ha risposto recentemente la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità dello stesso ministero, con una circolare esplicativa – n. 2720 del 13 febbraio 2017 (allegata) – che si occupa appunto dei corsi, degli oneri d’istruzione ai conducenti e delle attività di controllo degli stessi, di competenza delle imprese di autotrasporto.
Va sottolineato come la circolare sia composta da ben 15 pagine di testo e risulti quindi essere piuttosto complessa, per cui cercheremo di darne una sintesi con le principali indicazioni.
- · I destinatari dei corsi sono i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci (e quelli aventi comunque l’obbligo di installazione del tachigrafo) per cui sono compresi i titolari di imprese monoveicolari, i soci d’impresa, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari e, in generale, «chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo»;
- · Nei corsi svolti direttamente dalle imprese (aziende con più di 35 dipendenti autisti assunti con contratto a tempo indeterminato), dai consorzi o dalle cooperative, i docenti devono essere soggetti esterni a detta impresa «per l’ovvia esigenza di garantirne la terzietà». Non possono poi organizzare direttamente corsi le imprese non aventi come attività prevalente quella di autotrasporto, cioè le imprese di trasporto in conto proprio o aventi a oggetto l’igiene ambientale o l’edilizia. Nel caso di corsi non svolti dalle imprese rimandiamo all’art. 3 del DD 215/2016;
- · La durata minima del corso è di 8 ore, ma può essere suddivisa in più moduli da minimo 2 ore ciascuno e articolata quindi in uno o più giorni. La parte pratica del programma potrà essere svolta avvalendosi di apparecchi tachigrafici veri e propri utilizzati a fini didattici ovvero, in alternativa, di simulatori dell’apparecchio;
- · I locali presso cui si svolge il corso «dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle norme urbanistiche, sanitarie e di sicurezza» del relativo Comune;
- · La comunicazione di inizio corso va inviata a mezzo PEC alla Direzione Generale territorialmente competente, tra le 4 esistenti in Italia, almeno 3 giorni lavorativi liberi prima dell’inizio del corso (ad es. entro il martedì per il sabato successivo). Ogni variazione o annullamento (cambiamento della sede, sostituzione di docenti, ecc.) va fatto con lo stesso mezzo (PEC);
- · Per i docenti, viene confermato che sia gli insegnanti di autoscuola per le patenti superiori che gli esperti accreditati per la CQC sono automaticamente autorizzati all’insegnamento (come previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a, del decreto). Abilitati anche i funzionari del ministero dei Trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC. Per i diplomati che hanno svolto 6 corsi sull’utilizzo del tachigrafo negli ultimi tre anni vale invece solo la certificazione pubblica degli stessi da parte dell’Ente pubblico che li ha erogati. Non costituiscono titolo per l’accredito le docenze svolte nell’ambito dei corsi di formazione professionale di 150 ore per il trasporto di viaggiatori e di merci conto terzi (decreto MIT 16 maggio 1991, n. 198) o quelle tenute per i corsi finanziati con contributo dei fondi interprofessionali per la formazione continua (legge 388/2000);
- · È obbligatorio predisporre un registro del corso diviso in 4 sezioni: la prima con le informazioni generali (dati soggetto erogatore; luogo, date ed orari del corso; generalità dei docenti); la seconda con le generalità dei corsisti (loro codici fiscali, estremi documenti d’identità e loro fotocopie – si ritiene in allegato, ndr.); la terza con la presenza dei corsisti nelle giornate di corso (firme di entrata e di uscita); la quarta con l’elenco dei corsisti cui è stato rilasciato l’attestato, il numero totale degli attestati rilasciati e l’autorizzazione dei docenti che li hanno firmati;
- · Vista la brevità del corso non sono ammesse assenze e non si prevede peraltro alcun sistema di recupero;
- · Al termine del corso è rilasciato il certificato individuale di partecipazione, che ha validità per un periodo di 5 anni dalla data della sua emissione. Il certificato resta valido fino alla sua data di scadenza anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro e di nuovo impiego successivo in altra impresa.
- · La circolare prevede, a differenza del decreto 215 che non ne parla, una comunicazione di fine corso da inviare alla stessa DG territoriale cui era stata inviata la PEC iniziale, con il luogo e le date di svolgimento del corso, la sua durata, il numero e nominativo dei docenti e l’elenco dei partecipanti cui sono stati rilasciati gli attestati, da effettuare entro 30 giorni dalla fine del corso.
Infine va puntualizzato come la circolare si esprima negativamente sulla validità dei corsi svolti prima del 28 dicembre 2016 (data di entrata in vigore del citato Decreto 12/12/2016) «in quanto organizzati ed erogati in difformità delle procedure e delle garanzie previste dal decreto e dalla presente circolare e in carenza dei requisiti prescritti».
Allegati
Per consultare la circolare esplicativa n. 2720 del 13 febbraio 2017, clicca qui