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Credito di imposta per investimenti in beni strumentali: c’è il codice tributo

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Siamo all’atto finale: l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 96/E del 19 novembre, ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione mediante F24 del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, relativi al Decreto competitività.

Stiamo facendo riferimento a quel credito di imposta concesso per investimenti in beni strumentali nuovi (compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007), effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015. Tale credito può essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo. Di conseguenza, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di investimenti effettuati nel 2014 la prima quota del credito potrà essere utilizzata dal 1° gennaio 2016. In vista di tale scadenza l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo  “6856” denominato “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91”.

Questo codice tributo va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, laddove è necessario procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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