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Credito di imposta per la formazione nell’autotrasporto: c’è il codice tributo

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L’art. 32 comma 2 della legge 164/2014 ha previsto che i contributi spettanti all’autotrasporto per investimenti e istruzione possano essere fruiti tramite credito di imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24, con la differenza che per potersene avvalere le imprese che hanno fatto la formazione finanziata devono espressamente manifestare tale intenzione al ministero dei Trasporti (MIT). In caso contrario lo stesso ministero procede all’accredito del relativo contributo sul conto corrente delle stesse imprese, mentre per i contributi agli investimenti le imprese beneficiare devono espressamente dire se vogliono l’accredito in contro corrente.

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 59/E del 21 luglio 2016, ha istituito il codice tributo 6862, destinato proprio al credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale. Ricordiamo che questo credito d’imposta si applica solo dopo che le imprese hanno ricevuto dal MIT la PEC con l’ammissione al contributo e l’importo definitivo dello stesso. Inoltre, le imprese che hanno inviato la PEC al ministero, manifestando l’intenzione di avvalersene, devono verificare che nel loro cassetto fiscale, alla voce “Crediti IVA e – Agevolazioni utilizzabili in compensazione” il MIT abbia già comunicato il dato all’Agenzia delle Entrate.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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