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Cronotachigrafi: illegittime le sanzioni a forfait

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La sanzioni per la violazione delle norme sul cronotachigrafo devono essere proporzionate e quindi non sono legittime se inflitte a prescindere dalla gravità. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue (Sentenza Corte Giust. CE 09/02/2012, n. C-210/10) valutando la vicenda di un camion ungherese in transito dall’Ungheria alla Romania. A un controllo sul cronotachigrafo non si riscontra alcuna mancanza o anomalia se non per il fatto che uno dei dischi di registrazione non indicava il chilometraggio all’arrivo. Un’inezia? Il trasportatore ne è convinto, ma l’organo di controllo gli commina una sanzione di 332 euro. Da qui il ricorso, che dopo vari passaggi è giunto fino alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. In particolare il quesito era se ci fosse proporzionalità nel regime sanzionatorio applicato in Ungheria.
La risposta è stata chiara: il regolamento 57/2007 che disciplina la materia dell’orario di lavoro richiede solo che le sanzioni siano effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e non contiene norme più precise riguardo a come stabilire tali sanzioni nazionali, né stabilisce alcun criterio esplicito rispetto alla valutazione della proporzionalità.
Ciò malgrado, osserva la Corte, in mancanza di un’armonizzazione della normativa europea nel settore delle sanzioni, gli Stati membri possono scegliere quelle che sembrano loro appropriate ma devono comunque esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ora, siccome la normativa ungherese stabilisce una sanzione di importo forfetario per qualsiasi violazione delle disposizioni relative all’utilizzo dei fogli di registrazione, senza distinguere tra la natura e la gravità delle differenti violazioni, risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi dell’Unione. Tuttavia, è giustificata l’introduzione di un sistema di responsabilità oggettiva da parte della normativa ungherese poiché, da un lato, detto sistema di responsabilità oggettiva ha la caratteristica di spingere i conducenti a rispettare le disposizioni del regolamento n. 3821/85 e, dall’altro, la sicurezza stradale e il miglioramento delle condizioni sociali dei conducenti rivestono un interesse generale. Di conseguenza, ha concluso la Corte UE, il fatto di prevedere un sistema di responsabilità oggettiva che sanziona la violazione del regolamento n. 3821/85 non è, di per sé, incompatibile con il diritto dell’Unione. Ad ogni buon conto si evidenzia che, frattanto, l’Ungheria ha adottato un nuovo decreto governativo nel 2009 che ha abrogato quello precedente (il n. 57/2007) in vigore al momento dell’applicazione della sanzione oggetto della causa sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia, che adotta un regime sanzionatorio con graduazione dell’importo della sanzione in funzione della gravità delle infrazioni agli articoli 13-16 del regolamento n. 3821/85.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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