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Detassazione dei premi ai dipendenti: ecco come possono essere concessi

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Il provvedimento contenuto nella legge di Stabilità con cui si prevedeva la detassazione dei premi di produttività dei dipendenti sta per avere attuazione. Il decreto del ministero del Lavoro non è ancora apparso sulla Gazzetta Ufficiale, ma è già stato predisposto e diramato e porta la data del 25 marzo 2016. In questo modo viene introdotta in via strutturale una disciplina fiscale agevolata sulle somme concesse ai lavoratori – sulla base di accordi territoriali o aziendali – a titolo di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato). 

Gli accordi sindacali devono comunque prevedere il criterio con cui misurare tali incrementi, consistenti nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Ma a quanto ammonta la detassazione?  Per i lavoratori dipendenti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro nell’anno precedente, i premi in questione sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi annui (2.500 euro nel caso in cui le imprese coinvolgano i lavoratori nell’organizzazione del lavoro attraverso, per esempio, la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, non quelli però di semplice consultazione, addestramento o formazione).

La tassazione agevolata può essere applicata a condizione che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati in via telematica alla DTL competente, con relativa dichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

Per i premi di risultato relativi al 2015, agevolabili se ne ricorrano le condizioni, è necessario effettuare il deposito, unitamente all’autodichiarazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Rispetto al 2016, invece, le aziende non potranno beneficiare della decontribuzione sui premi di risultato erogati nel 2015.

Infine, il decreto prevede che, anche fuori dalla disciplina dei premi di risultato, l’erogazione da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti di determinati beni, prestazioni, opere e servizi può avvenire mediante il rilascio di voucher nominativi, cartacei o elettronici, riportanti un valore nominale, che non possono essere monetizzati o ceduti a terzi.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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