Lo scopo è sempre quello: aumentare la flessibilità. Per perseguirlo la legge 9 agosto 2013, n 99, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto, ha introdotto un comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, relativo all’istituto del distacco. Si tratta, come si ricorderà, di un istituto di cui si è abusato in ambito trasportistico, utilizzandolo in particolare per far affluire in Italia autisti comunitari che conservano però l’assoggettamento al regime previdenziale dello Stato di origine. Cosa che, nei calcoli di molti, farebbe temere – vista pure la diffusione dell’istituto – per la tenuta sul lungo periodo dei regimi previdenziali italiani.
La nuova disposizione, però, si concentra in particolare su una specifica ipotesi, quella relativa al distacco all’interno di aziende legate da una rete d’impresa, per semplificarne tutti gli oneri burocratici. Per il semplice motivo che, laddove il distacco avviene tra aziende in rete, nella parte distaccante scatta automaticamente l’interesse a mettere il lavoratore a disposizione di altre imprese, proprio in virtù della rete.
In secondo luogo viene introdotta la possibilità, per le imprese in rete, di gestire i dipendenti in regime di codatorialità secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete. Quest’ultima previsione quindi affida la determinazione del nuovo regime all’autonomia negoziale. Sul punto poi la circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 29 agosto ha chiarito che i contenuti del contratto di rete saranno rilevanti anche in materia di responsabilità penale, civile e amministrativa dei datori.