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Distributore di gasolio del consorzio: ecco come ente e consorziati devono chiedere il rimborso accise

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Capita spesso che un consorzio si doti di un impianto con cui erogare gasolio. E capita altrettanto spesso che in questo impianto si riforniscano sia i veicoli aggregati al consorzio, sia quelli direttamente di proprietà del consorzio stesso. Cosa cambia ai fini del rimborso delle accise? L’Agenzia delle Dogane, con circolare 4/D del 23 febbraio 2016, ha chiarito una volta per tutto che a essere legittimati a chiedere il rimborso delle accise sono sia i consorziati sia il consorzio, presentando domande separate e relativamente al gasolio consumato dai veicoli in loro disponibilità. Inoltre, visto che i consorziati si riforniscono del carburante acquistato dal consorzio, l’Agenzia delle Dogane ha anche sottolineato che ai fini della compilazione della dichiarazione, nel Quadro A-1 ciascun esercente consorziato riferisce il totale dei litri consumati al numero delle fatture emesse dal consorzio per le erogazioni di gasolio, contenenti anche gli estremi della targa dell’autoveicolo rifornito.
Inoltre, il rappresentante dell’organo consortile nel riportare nel Quadro B della dichiarazione sottoscritta il totale dei litri fatturati di gasolio farà riferimento alle fatture emesse dal fornitore al consorzio stesso, in quanto esclusivo acquirente del prodotto agevolato, e ripartirà il predetto dato nel Quadro A-1 in termini di litri consumati da ciascuno dei propri mezzi riforniti, avvalendosi dei criteri indicati nella lettera C), ultimo periodo,della citata direttiva RU 45963 del 20.4.2012.

Tale ultimo calcolo ovviamente dovrà essere al netto del totale dei litri consumati già dichiarati dagli esercenti consorziati,comprovabili dalle distinte fatture emesse dal consorzio.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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