È in arrivo, almeno sulla carta, una piccolissima stretta sul cabotaggio. È contenuta in una circolare del 13 dicembre di due ministeri, Trasporti e Interno, in cui si precisa che anche per quei trasporti effettuati con veicoli esenti da licenza comunitaria, ammessi però dalla legislazione comunitaria a effettuare operazioni di cabotaggio, va tenuta a bordo tutta la documentazione di controllo obbligatoria per tutti gli altri veicoli, vale a dire quella da cui si ricava il trasporto internazionale in entrata in Italia e i trasporti di cabotaggio effettuati nel nostro Paese.
In realtà la circolare non fa altro che dare piena attuazione agli artt. 8 e 9 del Regolamento CE 1072/2009, che stabiliscono limiti e condizioni per l’esecuzione dei trasporti di cabotaggio, prevedendo che qualsiasi «trasportatore titolare di licenza comunitaria» è ammesso con determinate condizioni a effettuarli. Poi però precisa che sono ammessi al cabotaggio anche alcune tipologie di trasporto effettuati con veicoli esenti dalla licenza comunitaria. E in particolare: – gli autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile compresi i rimorchi, non superi le 3,5 ton; – i trasporti postali effettuati in regime di servizio universale; – trasporti di veicoli danneggiati o da riparare. La circolare ricorda infine che i trasporti in conto proprio nonché il trasporto di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche e articoli necessari per cure mediche urgenti non incontrano alcuni limite rispetto al cabotaggio e quindi possono essere effettuati in totale libertà.
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