Denuncia penale per l’autista e per il titolare dell’azienda, 1.736 euro di sanzione, fino a tre mesi di sospensione della patente e fermo amministrativo del camion per un mese. È questo il bilancio abbastanza pesante subito da un’azienda di autotrasporto di Latina e da un suo autista di 51 anni per aver manomesso il tachigrafo di un veicolo. Un camion dell’azienda, infatti, in missione in provincia di Belluno, per un trasporto di rifiuti, è stato fermato ad Anzù dalla polizia stradale di Feltre che subito, da una stampa del tachigrafo, si è accorta che qualcosa non andava. Così, grazie al police controler, uno speciale software a disposizione delle polizie stradali per individuare anomalie nella gestione dei tempi di guida e riposo, ha avuto conferma di una manomissione e così ha deciso di sottoporre il veicolo a sequestro amministrativo per effettuare tutti gli accertamenti del caso. E in effetti da questi è emerso chiaramente che i sigilli di sicurezza del tachigrafo erano stati rimossi e sostituiti con altri non regolamentari, in modo da manomettere il sensore e falsare gli impulsi elettrici trasmessi dallo stesso tachigrafo. Il tutto grazie a un circuito interno governato da telecomando, in modo da consentire l’accensione e lo spegnimento direttamente dalla cabina.
Tutte cose già viste tante volte. L’anomalia, invece, avveniva un attimo dopo quando, sulla base di questa manomissione, la polizia stradale, oltre a trasmettere sia all’autista che al titolare del veicolare una sanzione di 1.736 euro, oltre a ritirare la patente per tre mesi al primo e a fermare amministrativamente il veicolo al secondo, denunciava entrambi alla procura per il reato previsto dall’art. 437 del codice penale che punisce proprio chi rimuove o altera strumentazioni finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro. L’anomalia risiede nel fatto che in base a un orientamento ormai consolidato della Cassazione, di questo reato può essere imputabile soltanto il titolare di un’impresa e non invece il conducente di un camion, al quale rispetto alla stessa fattispecie si applicano esclusivamente gli articoli dedicati del codice della strada. Quindi, tutto lascia presuppore che, almeno per l’autista, il magistrato non lo rinvierà a giudizio in quanto il fatto non costituisce reato. Sempre che la coerenza non sia un optional….