La legge di Stabilità è stata approvata il 27 dicembre. Dal quel momento sono partiti i 30 giorni previsti dalla normativa per proporre le istanze e trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte delle associazioni. Tale istanze si giustificano con il fatto che l’Albo e il Comitato Centrale esistenti fino a ieri non esistono più. Quelli nuovi avranno nuove funzioni e saranno composti in modo diverso. Vediamo in che modo, chiarendo quindi i requisiti da dimostrare per sedere all’interno del Comitato Centrale.
NUOVE FUNZIONI DEL COMITATO
Per quanto riguarda le funzioni del Comitato Centrale, alle attribuzioni relative alla tenuta dell’Albo, alla formazione e all’informazione, si aggiungeranno:
– studio e consulenza rispetto alla redazione di atti normativi e alla risoluzione di problemi in materia di accesso sia al mercato sia alla professione di autotrasportatore;
– verifica della regolarità delle imprese iscritte, rispetto alle modalità di svolgimento dell’attività economica e alla congruità fra il parco veicolare e il numero degli autisti, alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, da svolgersi anche tramite l’utilizzo di dati presenti nel CED del ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell’INAIL, dell’INPS e delle camere di commercio;
– controlli sulle imprese iscritte per garantirne la perdurante rispondenza ai requisiti previsti per l’esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.
NUOVI CRITERI PER PARTECIPARE AL COMITATO
Le associazioni di categoria, per entrare a far parte del Comitato Centrale per l’Albo, devono garantire nuovi requisiti. Più precisamente la singola associazione deve:
1) avere un ordinamento interno a base democratica, sancito tramite statuto;
2) godere di un potere di rappresentanza della categoria degli autotrasportatori, senza avere una contemporanea rappresentanza di categorie con interessi contrapposti;
3) avere un’anzianità di costituzione di almeno cinque anni, nel corso dei quali siano state fatte attività anche a livello pronciale;
4) avere non meno di 500 imprese iscritte a livello nazionale oppure tante imprese con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a 20 mila tonnellate;
5) disporre di un’organizzazione periferica articolata con almeno 20 sedi provinciali;
6) essere firmataria, nel corso degli ultimi 10 anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.
Inoltre, va anche ricordato che la stessa legge di Stabilità prevede l’abolizione del decentramento alle Provincie sulla tenuta dell’Albo. In questo caso, il testo sopprime la lettera h) dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 112/1998 con cui si conferivano agli Enti locali una serie di funzioni in precedenza di competenza statale e conferire alle Provincie le funzioni relative «alla tenuta degli Albi Provinciali, quali articolazioni dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori». L’innovazione consiste nel trasferire tali funzioni «agli Uffici periferici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti», precisando che dovranno farlo «con le risorse umane disponibili a legislazione vigente». Per attuare tale provvedimento è necessario un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di Stabilità. Nel frattempo, le funzioni restano in capo alle Provincie.