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Gennaio 2020: cambiano le modalità per esportare un camion all’estero

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Documento unico di circolazione e di proprietà: dal 1° gennaio 2020 si cambia. Dall’inizio dell’anno, infatti, troverà attuazione il decreto legislativo n.98/2017 sul documento unico predisposto anche per contenere i dati relativi alla proprietà del mezzo e quelli riferiti alla sua situazione giuridico patrimoniale del veicolo. Ma non è tutto perché con questo nuovo strumento documentale si riuscirà anche ad applicare l’art. 103 del codice della strada, secondo cui per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, è necessario per l’intestatario chiedere al Dipartimento trasporti del ministero dei Trasporti la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA, restituendo targhe e carta di circolazione. In ogni caso, però, non si potrà procedere con la definitiva cancellazione se il veicolo nei sei mesi precedenti alla domanda in tal senso non sia stato sottoposto a revisione con esito positivo

In pratica, dal 1° gennaio prossimo per esportare un veicolo all’estero è necessario che questo sia munito di foglio di via e di targa provvisoria, ma soprattutto l’operazione non potrà avvenire se non si provvede prima alla radiazione e alla revisione almeno sei mesi prima di quando si chiede la radiazione.

Poi, per reimmatricolare in altri Stati questi veicoli esportati è necessaria la carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione. Tutto un sistema diverso rispetto all’attuale (e in vigore fino alla fine dell’anno) secondo cui la radiazione avviene soltanto dopo la reimmatricolazione del veicolo all’estero, allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata anteriormente del nuovo anno.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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