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I dubbi sulla class action contro le case costruttrici di camion

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Molti di voi sapranno della megamulta di 2,93 miliardi che la Commissione europea ha inflitto alle case costruttrici di veicoli pesanti per aver creato un cartello, giudicato lesivo della libera concorrenza e in grado di condizionare i prezzi dei camion. Da questo comportamento le imprese di autotrasporto possono aver subito dei danni, pagando un veicolo più del dovuto. Adesso da più parti si organizzano class action per chiedere indietro questo di più. Iniziative benemerite, che però – va detto – potrebbero anche non andare a buon fine. Così, tanto per restare con i piedi per terra, pubblichiamo i dubbi espressi nell’editoriale del numero di ottobre di Uomini e Trasporti.


Chi sbaglia paga. E ci mancherebbe altro. A maggior ragione se l’errore ha finalità scorrette, come quella di condizionare i prezzi dei veicoli e i tempi per l’introduzione di standard di inquinamento legalmente imposti. Ecco perché è grave il cartello costruito dalle case costruttrici di camion dal 1997 al 2011. Talmente grave che la Commissione europea le ha punite in modo clamoroso, condannandole a pagare una multa di 2,93 miliardi di euro complessivi. In più, lo stesso esecutivo europeo ricorda che le imprese possono richiedere il risarcimento di quel di più speso quando hanno acquistato veicoli prodotti dalle case creatrici del cartello.

In Italia, qualcuno ha raccolto la sfida promuovendo delle class action. Non vorremmo che queste iniziative ingenerassero nei trasportatori eccessive aspettative. Allora, tanto per mantenere i piedi in terra, vorremmo porci e condividere alcune domande.

La prima: chi può presentare domanda di risarcimento? La risposta è semplice: tutti quelli che hanno acquistato un veicolo pesante nel periodo ricordato. Qualunque veicolo? Anche se di marca MAN, vale a dire la casa che ha aiutato la Commissione ad alzare il velo sulla vicenda e per questo graziata dalla multa? Anche se di marca Scania, vale a dire l’unica casa che non ha ammesso le proprie responsabilità sulla vicenda e sulla quale la Commissione sta svolgendo indagini aggiuntive?

Seconda domanda: a quanto ammonta il danno subito dai trasportatori-acquirenti? La risposta è complicata. Alcune associazioni di categoria promotrici delle class action lo quantificano tra il 10% e il 20%. Come a dire che quanto speso per l’acquisto del veicolo è stato caricato indebitamente di tali percentuali. Non sappiamo però su quali argomenti sia effettuata tale quantificazione. E qualche dubbio ci punge. Lo solletica il metodo con cui sono venduti i camion e cioè sulla base di listini che hanno valore puramente indicativo, visto che sul prezzo indicato sono praticati sconti che raggiungono (o addirittura superano) il 50%. Sconti che crescono o diminuiscono in base a diversi fattori. Se il potere contrattuale del cliente è maggiore il prezzo scende. E lo stesso vale se si acquista un veicolo standard. Ma se si permuta un altro veicolo? Qui le variabili si moltiplicano. Perché può essere che lo sconto, invece di essere imputato sul prezzo del veicolo nuovo, finisca per aumentare il valore di quello usato. E a quel punto come si fa a quantificare il danno? O come lo si calcola se, invece dello sconto, sono stati concessi benefit sotto forma di un periodo di manutenzione gratuita?

Ma soprattutto – e qui arriviamo alla terza domanda – come si prova il proprio soggettivo danno subito, se il confine che separa permuta, omaggi, sconto e prezzo, è così labile?

L’ultima domanda parte da un ragionamento “a contrario”. Se il cartello è stato in piedi fino al 2011 e fino a quel punto ha fatto lievitare i prezzi, ciò dovrebbe indurre a pensare che, nel momento in cui è venuto meno, i prezzi stessi dei camion siano scesi tra il 10 e il 20%. Ma quanti di voi si sono accorti che negli ultimi 5 anni il prezzo dei camion sia così tanto diminuito?

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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