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Il CEMT cambia: autorizzazioni più facili e anche a veicoli fino a 6 ton

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Qualcosa cambia rispetto alle autorizzazioni per i trasporti internazionali. È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre, infatti, il decreto dirigenziale 11 settembre 2015, n.149 – che modifica i criteri con cui vengono rilasciate tale autorizzazioni. Le novità sono tante e servono essenzialmente a facilitare l’accesso al mercato dei trasporti internazionali e ad aumentare se possibile il numero di imprese nazionali interessate a dedicarsi a questa tipologia di trasporti. Vediamo le principali tenendo comunque presente una cosa importante: il termine di presentazione delle domande di rinnovo e conversione in assegnazione fissa è fissata al 31 ottobre. Ed entro questo termine bisogna anche presentate le domande di rinnovo e graduatoria CEMT per il 2016.

–       Le imprese che hanno nel parco veicoli da 3,5 a 6 ton di peso complessivo possono ottenere per la prima volta – e in ottemperanza quanto previsto dalla normativa comunitaria di riferimento – autorizzazioni a titolo precario e partecipare alla Graduatoria CEMT per il 2016.

–       Le imprese che hanno in parco veicoli di peso superiore a 3,5 ton in possesso di idoneità professionale per i trasporti internazionali possono presentare domanda di partecipazione alla graduatoria e se fino a oggi non avevano mai effettuato trasporti nell’area non-UE potranno entrare in graduatoria con il solo punteggio che deriva dai veicoli in disponibilità, variabile in base alla classe Euro.

–       Le imprese titolari di CEMT non rinnovabili per l’anno successivo potranno ugualmente partecipare alla graduatoria, con un punteggio ridotto non più del 30% – come era fino a ieri – ma del 10%.

–       L’impresa titolare di assegnazione fissa può chiedere il saldo della quota fino al 31 ottobre dello stesso anno. Quindi, trascorso inutilmente tale termine, il ministero dei Trasporti può attribuire le relative autorizzazioni ad altre imprese che ne facciano richiesta, a titolo precario.

–       La quantità di autorizzazioni che si possono ottenere rispetto a una singola domanda, terminata l’assegnazione fissa, è rimessa alla decisione dell’impresa, che può decidere tra una quota pari alla metà dell’assegnazione fissa oppure per un quantitativo superiore, laddove previsto per la singola relazione di traffico.

–       Il ministero dei Trasporti ha anche introdotto da quest’anno – su specifica richiesta di Anital’obbligo di restituzione delle autorizzazioni ottenute dalle imprese una volta scadute; la mancata restituzione delle stesse comporta la sospensione della domanda di rilascio di ulteriori titoli.

Ovviamente, tutti gli aspetti non menzionati  – dal numero di viaggi utili per ottenere il permesso alle tipologie di classe euro dei veicoli utilizzati – sono rimaste inalterate. Così come vale ancora l’obbligo di restituire al ministero entro il 15 ottobre le autorizzazioni bilaterali utilizzate nel 2015 per essere considerate in sede di rinnovo o di conversione.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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