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Il fondo di garanzia per le PMI assoggettato alla normativa de minimis

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Da inizio 2015 cambia la modalità operativa del fondo di garanzia per le PMI (valido quindi anche per le attività di autotrasporto) per essere assoggettato a quei limiti posti dalle normative comunitarie rispetto all’ammontare massimo erogabile (anche nota come normativa «de minimis») fissato a 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, fatta eccezione in quei casi in cui la stessa impresa svolga anche altre attività assoggettate al limite di 200.000 euro, perché a quel punto si vedrà applicato quest’ultimo massimale. Ciò significa, in concreto, che da domani, come specifica una circolare del 14 gennaio del Medio Credito, anche rispetto ai finanziamenti a medio-lungo termine e ai prestiti partecipativi, chi ne fa richiesta dovrà compilare i prospetti degli aiuti de minimis inseriti, rispettivamente, nell’allegato 4 alle disposizioni operativi e nel portale del fondo di garanzia Pmi.

Ricordiamo che l’impresa di autotrasporto attiva in settori diversi e che per questo gode del «de minimis» da 200.000 euro se però lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 mila euro e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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