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Inail: novità su scadenze e riduzioni dei premi

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L’Inail ha fornito le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2014-15 e, con l’occasione, ha effettuato una panoramica delle riduzioni di premio vigenti, in aggiunta a quella prevista dalla Legge di Stabilità dello scorso anno  (Legge 147/2013).

 

Termini per dichiarazioni e pagamenti
Innanzi tutto il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni versate nel 2014 slitta dal 28 febbraio, che è un sabato, al 2 marzo.
La presentazione va fatta soltanto tramite la procedura Alpi On Line e successivo invio telematico della dichiarazione, reperibile nella sezione modulistica del sito dell’Inail. In caso di cessazione di attività, la dichiarazione va inviata entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, mediante modello scaricabile dal sito,  tramite PEC.
In ogni caso entro il 16 Febbraio 2015 va effettuato il versamento del premio in unica soluzione e per la prima rata.

Riduzione del premio
La riduzione del premio Inail da applicare al premio di regolazione 2014, in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità dello scorso anno, è del 14,71%, mentre quella da applicare al premio di rata 2015 è del 15,38%. 

Polizze dipendenti
Le polizza dipendenti vengono applicate in modo diverso, in relazione al tempo in cui abbiano avuto inizio. In pratica se le lavorazioni ha avuto inizio da oltre un biennio (3 gennaio 2013), la riduzione si applica quando, per l’anno di competenza, il tasso applicabile comunicato dall’Inail è inferiore o uguale al tasso medio di tariffa del settore; per quelle attive da meno, la riduzione opera per le imprese che dimostrino di osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino (o hanno già presentato nel corso del biennio) l’istanza di riduzione del tasso medio, accettata dall’Inail.

Polizze artigiani
Discorso analogo vale per gli artigiani, per i quali il discrimine è dato dal tempo in cui hanno avuto inizio le lavorazioni. Per quelle superiori al biennio le prime, la riduzione si applica solo se, per l’attività svolta, l’indice di gravità aziendale (IGA) calcolato annualmente dall’Inail e comunicato agli interessati, sia inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) del settore, calcolato per il triennio 2010/2012 e valido per il triennio 2014/2016. Per gli autonomi, si prende in esame l’IGM della classe di rischio di appartenenza determinata ai sensi della tabella 1 del d.m. 1.2.2001, che inquadra nella classe 5 la voce Inail 9123 e nella classe 8 la voce Inail 9121.
Per le lavorazioni avviate da meno, vale a dire da dopo il 3 gennaio 2013, la riduzione si applica soltanto alle imprese che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino istanza di riduzione del tasso medio.
Laddove in cui si ha diritto alla riduzione, nelle Basi di calcolo del premio, il campo «Riduzione legge 147/2013 (%)» viene valorizzato con l’indicazione della misura percentuale.

Riduzione del premio per artigiani
Per gli artigiani che non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente alla richiesta di ammissione al beneficio, rispetto alla regolazione 2014 la riduzione ammonta al 7,99 % del premio dovuto per quell’anno. A beneficiarne sono le imprese che ne hanno fatto richiesta all’interno della dichiarazione delle retribuzioni 2013, inviata entro il 16 Maggio 2014. Nelle basi di calcolo del premio tale spettanza viene evidenziata nella sezione «Regolazione anno 2014 Agevolazioni», con il codice 127.
Per il 2015, bisognera richiedere la misura nella dichiarazione delle retribuzioni 2014 entro il 2 Marzo 2015. 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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