Veicoli - logistica - professione

HomeProfessioneLeggi e politicaIndennità di trasferta "mascherata": il ministero chiarisce quando si applicano le sanzioni

Indennità di trasferta “mascherata”: il ministero chiarisce quando si applicano le sanzioni

-

La questione rispetto agli autisti accade sempre più frequentemente: si utilizza la voce “trasfertaper concedere emolumenti al conducente dovuti ad altro titolo, cercando così di risparmiare in contributi. Così adesso il ministero del Lavoro ha deciso di mettere alcuni paletti e lo scorso 14 giugno ha diffuso una nota che chiarisce che il sistema sanzionatorio in materia, da applicare in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, si applica anche a casi come questi.

La nota ricorda che la trasferta, così come disciplinata dall’art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986, presuppone un compenso diverso per l’autista in relazione al fatto che la trasferta stessa siano avvenuta all’interno del territorio comunale oppure fuori o ancora o all’estero e rammenta pure che può essere corrisposta con diverse tipologia (rimborsi analitici, indennità forfetaria, modalità mista).

In ogni caso la registrazione della trasferta può diventare “infedele registrazione” e come tale sanzionabile tutte le volte in cui venga riscontrata, con un accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà di fatto e quanto riportato sul Libro Unico del Lavoro (LUL) e sempre che l’errata scrittura abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo. E tale difformità – sottolineano dal ministero – si configura sia quando la trasferta non ci sia stata, sia, come detto, quando l’indennità serve a “nascondere” altro.

Il ministero ritiene che le sanzioni per infedele registrazione sul LUL si possono applicare nei casi in cui la registrazione del dato risulti non vera:

– sia rispetto ai dati semplicemente quantitativi della stessa (per esempio, risulti una differente retribuzione erogata o un differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti);

– sia rispetto ai dati qualitativi, cioè quando l’erogazione economica non trova riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.

Non si applicano le sanzioni in caso di mancata corresponsione di determinate somme dovute in base alla contrattazione collettiva o nel caso in cui l’accertamento ispettivo abbia riqualificato il rapporto di lavoro in modo diverso, riferendolo cioè ad altra tipologia contrattuale.

In ogni caso ricordiamo a quanto ammontano queste sanzioni:

–  da 150 a 1.500 euro per violazione semplice;

– da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi sale da 500 a 3.000 euro;

– da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi.

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

close-link