Il TU dell’apprendistato (D.Lgs. 167/2011) ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con la possibilità di derogare sia ai limiti anagrafici previsti sia alla normativa sul licenziamento.
Con il messaggio n.11761 del 22 luglio scorso, l’Inps precisa l’entità della contribuzione applicabile, dopo il periodo agevolato, agli apprendisti assunti dalle liste di mobilità. La contribuzione applicabile al termine del periodo agevolato di 18 mesi, previsto dalla legge 223/1991, è pari al 15,84% (10%+5,84% a carico dipendente). Al termine del periodo agevolato, la contribuzione del lavoratore rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, mentre quella a carico del datore di lavoro sarà dovuta in misura piena.
Allegati
INPS Messaggio n.11761 del 22-07-2013 – apprendistato-mobilità