Veicoli - logistica - professione

HomeProfessioneLeggi e politicaLa polizza vettoriale dimostra la capacità finanziaria? Sì, ma solo in via transitoria

La polizza vettoriale dimostra la capacità finanziaria? Sì, ma solo in via transitoria

-

È possibile e fino a che punto dimostrare il requisito della capacità finanziaria attraverso la polizza vettoriale? A questa domanda – sollecitata da una richiesta specifica della Provincia autonoma di Trento – ha risposto positivamente il responsabile della Direzione Generale per il Trasporto Stradale, Enrico Finocchi, seppure soltanto in maniera temporanea.
Ma procediamo con ordine. Finocchi, in linea di principio, conferma che non c’è corrispondenza tra la polizza vettoriale con quanto fissato dalla normativa UE relativamente alla necessità per le imprese di fornire adeguata prova della propria solidità finanziaria. Tuttavia, viste le situazioni verificate dal ministero, emergono molte criticità rispetto alla possibilità per le imprese di accedere ai vari strumenti utili all’assolvimento dell’obbligo di dimostrazione del requisito della capacità finanziaria.
Ecco perché per fugare ogni dubbio al ministero hanno stilato un preciso elenco di quella che è la documentazione inaccettabile ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria. L’elenco in particolare comprende:
polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa ovvero non contenenti gli elementi richiesti ai fini della validità dell’attestazione stessa (a tal fine, la competente provincia potrà effettuare opportune verifiche presso l’ISVAP);
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa già previste obbligatoriamente a carico delle imprese di trasporto che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ai sensi dell’art. 212, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile, in quanto previste obbligatoriamente dall’art. 122 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209;
fideiussioni o attestati di fideiussione rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 106 T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d’Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del predetto requisito;
garanzie rilasciate dai confidi, i quali, anche per espressa indicazione della Banca d’Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.

A questo elenco, in maniera del tutto transitoria, in attesa della predisposizione di specifica polizza di assicurazione professionale prevista dalla normativa da parte delle imprese operanti nel settore assicurativo, si consente la dimostrazione del requisito in oggetto mediante attestazione di vigenza di polizza di responsabilità del vettore stradale, previamente convalidata dalla compagnia, in quanto strumento comunque inerente al contratto di trasporto stesso e collegata alla responsabilità ex art. 1693 codice civile esistente in capo al vettore.

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

close-link