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L’ADR 2013 è diventata legge italiana

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L’ADR2013 è ufficialmente parte della legislazione italiana. Sulla Gazzetta Ufficialen. 61 del 13 marzo scorso, infatti, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 gennaio 2013 cherecepisce la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 con cuisono stati adeguati al progresso tecnico e scientifico, per la seconda volta, gliallegati della direttiva 2008/68/UE del Parlamento Europeo e del Consigliorelativa al trasporto di merci pericolose.

 L’ADR2013, inrealtà, relativamente al trasporto internazionale è entrato in vigore il 1gennaio 2013. Soltanto che tutti gli Stati membri hanno tempo per emetterenorme di recepimento fino al 30 giugno 2013. Ecco perché fino a quella data cisi trova in una fase transitoria, nel corso della quale è ancora possibile applicarele disposizioni contenute nell’A.D.R. 2011. Ovviamente, il 1° luglio lafase transitoria terminerà e l’ADR 2013 sarà obbligatoriamente da applicare.  
Ecco il testo deldecreto in questione.   
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Decreto 21 gennaio 2013Recepimentodella direttiva 2012/45/Ue della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua perla seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati delladirettiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa altrasporto interno di merci pericolose 
IlMinistro delle infrastrutture e dei trasporti 
Vistol’articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:”Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni, che delega iMinistri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, ledirettive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; 
Vistol’articolo 168 del citato Codice della Strada, ed in particolare il comma 6,che rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie inmateria di norme di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose; 
Vistoil decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 35, di attuazione della direttiva2008/68/Ce, relativa al trasporto interno di merci pericolose, ed inparticolare l’articolo 5, che rimette al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l’adeguamentoal progresso scientifico e tecnico recanti modifiche agli allegati dell’Adr,del Rid e dei regolamenti allegati all’Adr; 
Vistoil decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, direcepimento della direttiva 2010/61//Ue, che adegua per la prima volta gliallegati della direttiva 2008/68/Ce relativa al trasporto interno di mercipericolose; 
Vistala direttiva 2012/45/Ue della Commissione del 3 dicembre 2012, che adegua perla seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati delladirettiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa altrasporto interno di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta ufficialedell’Unione europea n. L 332 del 4 dicembre 2012; 
Vistoil decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2011, allegato al decreto delPresidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzettaufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del qualesono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative alMinistero delle infrastrutture e dei trasporti; 
Vistoil citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, con ilquale al predetto Sottosegretario di Stato presso il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti è stato attribuito il titolo di Vice Ministro; 
DECRETA
Articolo11.All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a)la lettera a) è sostituita dalla seguente:”a)negli allegati A e B dell’Adr, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio2013, restando inteso che i termini “parte contraente” sonosostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno”; 
 b)la lettera b) è sostituita dalla seguente:”b)nell’allegato del Rid, che figura come appendice C della Cotif, applicabile coneffetto dal 1° gennaio 2013, restando inteso che “Stato contraente delRid” è sostituito da “Stato membro”, come opportuno”; 
c)la lettera c) è sostituita dalla seguente:”c) nei regolamenti allegati all’Adr, applicabili con effetto a decorrere dal 1°gennaio 2013, così come l’articolo 3, lettere f) ed h) e l’articolo 8,paragrafi 1 e 3 dell’Adr, nei quali “parte contraente” è sostituitocon ” Stato membro”, come opportuno”.
Ilpresente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblicaitaliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
Roma,21 gennaio 2013
Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

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