I furbetti, quelli che si credono più scaltri degli altri, non scompaiono mai, neppure nelle situazioni più critiche. Così ieri alcuni agenti della polizia stradale di Tarquinia, mentre stavano operando dei controlli lunga la SS1 Aurelia, nel comune di Montaldo di Castro, hanno fermato un camion e quindi sanzionato l’autista perché non aveva con sé, come invece impone l’art. 19 della legge 727/1978, i fogli di registrazione con il resoconto degli ultimi 28 giorni di attività registrata dal tachigrafo. In questo caso, tachigrafo analogico, visto che parliamo di fogli di registrazione (in quello digitale serve la stampa). Insieme alla sanzione, gli veniva prescritto di portare la necessaria documentazione nel comando di polizia entro 30 giorni. Senonché, qualche giorno dopo, presso gli uffici della polizia stradale di Tarquinia si presenta effettivamente un rappresentante dell’azienda di autotrasporto con quanto gli agenti avevano richiesto. Tutto il materiale raccolto viene poi inviato alla polizia stradale di Viterbo, in cui esiste un ufficio specializzato in tali analisi e lì si accorgono che quanto risultava dai documenti aveva diverse contraddizioni e anche qualche vistosa incoerenza.
A quel punto, siccome le responsabilità in gioco diventavano di altra natura, entrava in gioco la procura della Repubblica di Civitavecchia che disponevano un’indagine direttamente presso la sede dell’azienda di autotrasporti, dove venivano trovati e quindi posti sotto sequestro diciotto fogli di registrazione con cui si provava in modo inequivocabile che le attestazioni fornite in precedenza erano false. Di conseguenza il legale rappresentate della società veniva ufficialmente posto sotto indagine per rispondere del reato previsto dall’articolo 484 del codice penale, quello che punisce chi, «obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza … scrive o lascia scrivere false indicazioni». La pena, in questo caso prevede una reclusione fino a sei mesi oltre ovviamente a multa.
Ricordiamo che il conducente deve disporre del foglio di registrazione (detto anche «disco») della giornata in corso e di quelli relativi ai 28 giorni precedenti. Ciò non significa disporre di 28 dischi, ma solo di quelli utilizzati nei 28 giorni precedenti in cui si è svolta attività di guida.
Il conducente deve effettuare le registrazioni manuali nei seguenti casi:
– cattivo funzionamento del tachigrafo per massimo 7 giorni (dovrà essere compilata la parte retro solitamente colorata di rosso);
– cambio del veicolo. In tal caso sul retro del foglio di registrazione va inserita la targa del nuovo veicolo, i km iniziali e finali, il luogo di partenza e quello di arrivo;
– allontanamento dal veicolo. In questo caso è necessario inserire i tempi di guida, riposo, interruzione, altre attività e disponibilità.