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Legge UE: si sommano gli aiuti «de minimis» concessi a società collegate

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Gli aiuti alle imprese non possono più essere concessi se le aziende, prese in esame, sono collegate e quindi riconducibili a una impresa «unica» e se, considerate nell’insieme, hanno già superato il totale di 100.000 euro nel triennio (200.000 per le imprese attive in settori diversi dal trasporto merci su strada). È questa in sintesi la novità principale del regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Ue sul funzionamento degli aiuti «de minimis». 

Di cosa si tratta? Per comprenderlo è necessario fare un piccolo passo indietro.
L’Unione Europea, per principio generale, giudica come aiuto di Stato le misure nazionali di agevolazione alle imprese che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107(1) del TFUE. Tuttavia il Consiglio, con il Regolamento (CE) n. 994/98 ha consentito alla Commissione di «chiudere un occhio» rispetto a quegli aiuti detti «de minimis» perché contenuti nell’importo e relativi a un arco di tempo prestabilito. E a questo scopo la Commissione ha adottato il Regolamento (CE) n. 1998/2006 scaduto il 31 dicembre 2013.

A partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020 viene sostituito dal già ricordato regolamento n. 1407/2013.
Il regolamento conferma che l’esenzione dall’obbligo di previa notificazione alla Commissione europea scatta se l’importo non supera i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per tutte le imprese, ma scende a 100.000 per le imprese che operano nel trasporto merci su strada. Ma la vera novità riguarda appunto la nozione di impresa e in particolare il gruppo di imprese. Infatti, per rendere più efficiente un sistema di controllo che non aveva dato buona prova di sé, il regolamento prevede che gli Stati istituiscano un registro centrale degli aiuti de minimis con tutte le informazioni relative a questa tipologia di supporto concessa dagli Stati membri, incluse le autorità locali. Laddove lo Stato provvede a creare tale registro si sottrae a una serie di adempimenti burocratici. Per la precisione, se il registro non è attivo, gli Stati dovranno inviare una notificazione alle imprese, richiamando il regolamento in esame e richiedere ai beneficiari una dichiarazione in forma scritta o elettronica, relativa ad altri aiuti ricevuti anche con riferimento ai due esercizi finanziari precedenti.

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