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Attesa al carico, arriva il chiarimento del Ministero: «Norme inderogabili»

Una nota firmata dal Capo Dipartimento Riazzola inviata alle associazioni dei committenti e dei vettori chiarisce alcuni punti delle nuove norme introdotte dal Dl Infrastrutture. In primis, il Ministero afferma che la nuova disciplina non è derogabile da accordi tra le parti, mentre nei 90 minuti iniziali di attesa senza indennizzo non sono comprese le operazioni di carico e scarico. Riconosciuta anche la responsabilità solidale tra committente e caricatore

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Richiesto a gran voce da diverse associazioni della committenza e degli autotrasportatori alla fine è arrivato il chiarimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con la nota n. 0013485 del 4 novembre 2025, firmata dal capo dipartimento Stefano Fabrizio Riazzola, mette in chiaro alcuni punti che erano rimasti oscuri nelle nuove norme, inserite nel Dl Infrastrutture, per la regolamentazione dell’attesa al carico e scarico delle merci, con la riduzione della franchigia a 90 minuti e l’aumento dell’indennizzo a 100 euro all’ora. La comunicazione, come viene specificato, è un intervento “meramente chiarificatorio volto a fornire un orientamento applicativo in risposta alle richieste di chiarimenti esposte”. Quindi il Ministero non ha ritenuto necessario intervenire con una circolare, tantomeno con un altro documento normativo.

Norme inderogabili

In primis, la nota affronta il nodo principale, quello della derogabilità o meno della norma. “Si evidenzia in merito che nella normativa previgente – si legge – era contemplata la possibilità di deroga pattizia, mentre tale facoltà di deroga non è richiamata nella modifica normativa in argomento”.

Chiarito questo punto che aveva visto opinioni contrastanti, vengono affrontati gli altri nodi. Nei 90 minuti di franchigia, quelli in cui il trasportatore è tenuto ad attendere senza un compenso, sono tassativi e non rientrano le operazioni di carico e scarico. Il documento afferma: “E’ indicato tassativamente in 90 minuti il periodo di franchigia connesso all’attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci (comma 1); nella franchigia di cui al comma 1 non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico. Si ricorda che il vettore è tenuto a rilevare l’orario di arrivo con mezzi analogici e digitali, ma la prova è a suo carico. 

Il compenso orario dopo i primi 90 minuti è di 100 euro all’ora, dovuto anche per ogni frazione di ora di ritardo relativo al superamento del periodo di franchigia. Questo indennizzo “è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico (comma 3); anche in questo caso l’indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo”. 

La soddisfazione di Fiap

La Fiap, tra le associazioni che avevano chiesto lumi al Ministero, ha espresso soddisfazione. “Il MIT conferma la linea sostenuta da FIAP – si legge in una nota – franchigia fissa di 90 minuti, indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora o frazione di ritardo, responsabilità solidale tra committente e caricatore e, soprattutto, inderogabilità della norma. Non è quindi possibile ridurre tempi o importi tramite accordi tra le parti. “È un chiarimento fondamentale – afferma Alessandro Peron, Segretario Generale FIAP – che ristabilisce regole certe e mette fine a interpretazioni arbitrarie. La norma non è negoziabile: tutela il lavoro, la sicurezza e la concorrenza leale. Chi prova ad aggirarla, sbaglia strada”.

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