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Attese al carico, FIAP non cede: “Sulle soste interpretazioni giuridicamente infondate”

L’associazione guidata da Alessandro Peron torna sul tema delle soste con una lunga circolare interna per fare chiarezza, dopo l’intervento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e le tante polemiche che hanno accompagnato l’applicazione della nuova disciplina. In primis, ribadisce che la norma non sarebbe derogabile da accordi privati, elencando inoltre le buone pratiche per ottenere gli indennizzi e documentare le attese

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FIAP tira dritto sulle nuove norme che regolano le attese al carico e scarico. “Negli ultimi giorni sono state diffuse interpretazioni sulla nuova disciplina che stanno generando confusione. Si tratta di interpretazioni giuridicamente infondate e operativamente dannose” si legge in una nota interna che Uomini e Trasporti ha potuto consultare. Così l’associazione guidata da Alessandro Peron torna sul tema, già al centro di accese polemiche tra committenti e vettori, infuocate da interpretazioni giuridiche diverse, sulle quali è intervenuto con una nota, qualche settimana fa, lo stesso ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiarire come devono essere applicate. La nota di Fiap, infatti, parte proprio dal documento ministeriale per ribadire i punti chiave della riforma, introdotta dal Dl Infrastrutture che ha portato a 90 minuti (da 120 minuti) la franchigia delle attese al carico e a 100 euro (da 40 euro) l’indennizzo orario per gli sforamenti a favore dell’autotrasporto.

Ribadita la non derogabilità della norma

In primis, il documento chiarisce che la norma non è derogabile. “La nuova formulazione dell’art. 6-bis – si legge nella nota – ha eliminato ogni riferimento alla derogabilità previsto nel regime previgente”. Il MIT – sempre secondo FIAP – ha chiarito che, nella definizione del contenuto contrattuale, le parti devono comunque rispettare i limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c.), e dunque: la franchigia di 90 minuti dall’arrivo del veicolo, l’indennizzo automatico di 100 €/ora o frazione, la responsabilità solidale tra committente e caricatore, l’assenza di franchigie aggiuntive sui tempi materiali, non possono essere ridotti né modificati tramite accordo privato.

Inoltre, la nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiarirebbe aspetti specifici della legge, come per esempio la tassatività dei 90 minuti e il fatto che questi non includono il tempo per le operazioni di carico e scarico.

Ritardi non scusabili

Un altro passaggio fondamentale, da chiarire, sono i ritardi inferiori all’ora dopo i primi 90 minuti: anche questi – secondo la nota – devono essere indennizzati in quanto il corrispettivo di 100 euro si applica per ogni ora o frazione di ora. “Quindi – chiarisce FIAP – l’indennizzo è dovuto senza ribassi”. Inoltre, l’indennizzo è sempre dovuto nel caso di ritardi imputabili al sito. Unica eccezione, nel caso di cause imputabili al vettore. Proprio a tutela dell’autotrasporto, non sono ammesse giustificazioni generiche, come: indisponibilità̀ di personale, congestione interna, ritardi operativi del sito, mancanza di slot, rallentamenti del caricatore.

Ritardi documentati

Inoltre, il ritardo deve essere documentato, non può essere discrezionale. “Il MIT– si legge nella nota – ha introdotto criteri oggettivi di prova” come la tracciabilità tramite tachigrafo, geolocalizzazione o strumenti digitali e documenti attestanti l’inizio e fine delle operazioni di carico e scarico. 

Infine, il ruolo dei contratti. Non è detto che la forma scritta sia determinante per definire tempi e indennizzi. “Il contratto – spiega la nota – ha un ruolo importante nella descrizione operativa delle attività (luogo, orari, slot,modalità di accesso, responsabili di carico/scarico). Tuttavia, non può alterare i parametri fissati dalla legge. Il MIT è molto chiaro: le parti possono disciplinare la logistica solo entro i confini dell’art. 6-bis, non al di fuori. Qualsiasi tentativo di usare il contratto per: allungare la franchigia, ridurre l’indennizzo, creare “franchigie aggiuntive” o introdurre sistemi di calcolo alternativi, è contrario alla legge e sarebbe nullo per violazione di norme imperative”.

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