È partito il conto alla rovescia per chi deve presentare domande per il rinnovo o la conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni per trasporti in Paesi non comunitari per il 2024 è partito e scadrà il 30 settembre. il 31 ottobre, invece, scade il termine per presentare le domande di rinnovo e di graduatoria CEMT sempre per l’anno 2024.
Per ottenere tali titoli bisogna fare riferimento ai criteri indicati nel Decreto dirigenziale 11 settembre 2015, n.149, che mutano a seconda dei casi.
Per ciò che riguarda la partecipazione alla graduatoria CEMT, le imprese che non vi hanno mai avuto accesso, unitamente a quelle che non hanno mai chiesto autorizzazioni bilaterali a viaggio, possono accedere alla graduatoria con il solo punteggio dato dai veicoli in disponibilità (almeno euro V), in relazione alle CEMT da attribuire. Le imprese che non dispongono di autorizzazioni per il 2023 e non le hanno utilizzate (è richiesto per dimostrare il contrario di aver coperto 1 percorso al mese in media dal mese di ottenimento), non possono ottenere il rinnovo per il 2024, ma possono partecipare alla graduatoria presentando domanda entro il 31 ottobre prossimo.
Per quanto invece riguarda il rinnovo CEMT, bisogna verificare di aver effettuato almeno 11 viaggi nei primi 11 mesi dell’anno (uno al mese di media) con il permesso multilaterale CEMT. Unica condizione richiesta è che i veicoli dell’impresa abbiano una classe ambientale almeno EuroV e che siano in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui chiede il rinnovo.
Per ciò che attiene la restituzione dei fogli CEMT contenuti nei Libretti di viaggio utilizzati, bisogna effettuarli entro i 15 giorni del mese successivo.
Per quanto riguarda il rinnovo dell’assegnazione fissa per le autorizzazioni a viaggio, bisogna effettuare 24 percorsi per relazione di traffico (in media due viaggi al mese), calcolando quelli coperti da ottobre dell’anno precedente a settembre dell’anno in corso. Attenzione, perché le autorizzazioni bilaterali in assegnazioni fisse verranno rilasciate in due quote (in un’unica soluzione, soltanto fino a un massimo di 30 autorizzazioni). La seconda quota verrà consegnata una volta restituita utilizzata almeno il 40% della prima e comunque entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.
Le autorizzazioni a viaggio a titolo precario si possono ottenere durante tutto l’anno, presentando un’apposita domanda: Il numero di autorizzazioni ottenibili su singola domanda è rapportata al parco veicolare di proprietà dell’impresa. Le imprese che hanno ottenuto e utilizzato autorizzazioni a titolo precario possono chiederne la conversione in fissa per l’anno successivo.
Infine, la restituzione dei permessi bilaterali per il 2023 saranno considerate utilmente ai fini del rinnovo/conversione solamente se la restituzione al ministero avviene entro e non oltre il 15 ottobre prossimo, mentre le autorizzazioni utilizzate nell’ultimo trimestre dell’anno precedente la domanda di rinnovo/conversione vanno restituite entro il 15 marzo dell’anno successivo al loro rilascio. In ogni caso vige l’obbligo di restituire le autorizzazioni ottenute una volta scadute (entro il 15 marzo 2023 per i viaggi tra ottobre e dicembre 2022, entro il 15 ottobre per quelli da gennaio a settembre 2023). Vige anche l’obbligo di restituire le autorizzazioni ottenute dalle imprese, utilizzate o meno, una volta scadute. In caso contrario si va incontro a una sospensione della domanda di rilascio di ulteriori titoli, per l’anno successivo.