Lo scopo è quello di garantire l’efficienza e la sicurezza dei trasporti più delicati e anche far conquistare alle aziende di autotrasporto quei benefici derivanti dall’applicazione del decreto legislatio 284/2005. E proprio guardando a questo atto normativo (in particolare all’art. 9, comma 2, lett. E) che l’Albo dell’autotrasporto ha adottato una delibera – la n.2/2021 – con cui la riattivato la procedura per ottenere la certificazione di qualità e ha individuato un corpo coordinato e integrato di indirizzi in materia di certificazione delle imprese attive nel trasporto di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici.
La possibilità di certificare la qualità delle imprese di autotrasporto era terminata con l’ultima delibera del 2013 e con lo scadere dei certificati triennali rilasciati dagli organi accreditati. Con la delibera in questione sono stati ridefiniti i requisiti in materia di certificazione delle imprese, con il codice di pratica da rispettare per il sistema di gestione della sicurezza nell’autotrasporto. Inoltre, con un un’altra delibera, la n. 3/2021, il Comitato ha fissato le nuove procedure per l’accreditamento degli organismi di certificazione e i criteri per la qualificazione degli ispettori ai sensi della lettera e) del richiamato art. 9.
Per iscriversi nell’apposito elenco il candidato dovrà inviare al Comitato Centrale, tramite PEC, all’indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it entro e non oltre il 23 giugno 2021, un’apposita domanda in cui certifica il possesso dei requisiti richiesti dall’allegato A della delibera n. 3/2021.
Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate (tramite mail non pec) all’indirizzo albo.autotrasporto@mit.gov.it.
Tutta la documentazione si può reperire sul sito dell’Albo dell’autotrasporto.