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Nuova sentenza favorevole ai trasportatori: «Sono nulle le sanzioni per eccesso di velocità provate con il tachigrafo»

Un giudice di pace ha ritenuto nulla la sanzione con cui era stato sanzionato un autista di camion per eccesso di velocità, rilevando il superamento di tale limite tramite il tachigrafo. La motivazione fa riferimento al fatto che, siccome la normativa comunitaria non consente tale sanzione, la norma Italiana contraria diventa incostituzionale. E come tale da non applicare

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Il tachigrafo serve a registrare i tempi di guida e di riposo e quindi non può essere utilizzare per rilevare infrazioni – e di conseguenza sanzionare – come il superamento del limite di velocità. È un principio espresso il 3 novembre 2020 dalla stessa Commissione europea, che aveva chiesto all’Italia con apposito ammonimento di modificare la propria normativa, laddove concede invece un’opportunità di segno contrario. Richiesta rimasta finora in attesa di risposta. Nel frattempo, però, sulla strada i camionisti continuano a essere sanzionati per eccesso di velocità sulla base delle risultanze del tachigrafo e così qualcuno si è anche rivolto all’autorità giudiziaria per chiedere se tali sanzioni fossero corrette. La risposta che giunge dalle aule giudiziarie sembra dare ragione agli autotrasportatori. Questo almeno è quanto emerge dalla sentenza n. 73/2021 con cui lo scorso 27 maggio il giudice di pace di Ferentino ha ribadito che fino a quando rimane in vigore la norma del codice della strada (l’art. 142 comma 11) che consente di sanzionare per eccesso di velocità sulla base delle registrazioni del tachigrafo, questa norma è per così dire in odore di incostituzionalità, in quanto contrasta con quegli articoli della nostra carta fondamentale con cui sono delegati all’Unione europea parte della sovranità nazionale. E quindi, in buona sostanza, la sua applicazione diventa nulla.

Per la precisione il giudice ha sancito che non si può sanzionare per eccesso di velocità un autotrasportatore sulla base del tachigrafo perché il Regolamento UE n.65/20214 indica come va costruito, installato e usato lo strumento, mentre invece il codice della strada italiano contempla come fonte di prova per dimostrare il superamento dei limiti di velocità proprio il tachigrafo. 

Tale «discrasia» non è possibile, secondo il giudice, perché «l’Italia deve rispettare la normativa comunitaria». Al riguardo, la sentenza ricorda proprio la contrarietà della Commissione UE a tale normativa italiana e la messa in mora del nostro Paese per cambiare quella norma. Da qui la sentenza considera nulla la sanzione, in quanto in contrasto con gli articoli 11 e 117 comma 1 della Costituzione. A conferma di tale conclusione viene citato un precedente della Corte di Giustizia europea (la sentenza n. C-600/18 del 26 settembre 2019) in base alla quale «non è conforme alle norme UE una prassi amministrativa di uno Stato membro in forza della quale alle piccole e medie imprese di trasporto su strada non residenti, può essere inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria, quando simili piccole e medie imprese commettono, per la prima volta un’infrazione alle disposizioni del regolamento n. 165/2014 di pari livello di gravità».

Su questo tema vi riproponiamo un interessante episodio di K44 Risponde. Buona visione!

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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