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Scioperi, il Garante chiarisce: “La delibera si applica solo alla movimentazione beni di prima necessità”

Il provvedimento include la logistica tra i servizi essenziali che quindi devono seguire un iter specifico per la proclamazione delle proteste. La novità ha provocato uno scontro nel settore tra committenza e sindacati. Ora il chiarimento e il richiamo alla firma dell’ultimo Ccnl

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La nuova delibera che disciplina gli scioperi nella logistica si applica solo ai servizi di approvvigionamento di beni di prima necessità. E’ lo stesso Garante ad intervenire nel dibattito scaturito dall’approvazione della disposizione n. 26/88, adottata nella seduta dell’11 marzo 2026, che sta creando un ampio dibattito nel settore, con schieramenti opposti tra chi è a favore (committenza) e chi contrario (sindacati). Con un comunicato asciutto, la Commissione di Garanzia sugli scioperi ricorda che “il provvedimento si limita a riproporre il dettato normativo che ricomprende, nell’ambito di applicazione della legge n. 146/1990, tutti i servizi di approvvigionamento dei beni di prima necessità”.

Ne consegue – si legge inoltre – che sono servizi pubblici essenziali quelli riferiti alle attività di logistica strumentali al trasporto merci su gomma limitatamente alla movimentazione di beni di prima necessità.

Il Garante infine sottolinea che “le parti sociali, con la sottoscrizione del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, hanno autonomamente accolto tale posizione interpretativa sin dal 18 maggio 2021, riconoscendo che il regolare approvvigionamento dei beni di prima necessità comprende, oltre al trasporto, l’intera filiera logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione”.

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