Veicoli - logistica - professione

HomeProfessioneLeggi e politicaTachigrafo e contestazioni delle violazioni dei limiti di velocità: il Ministero fa chiarezza

Tachigrafo e contestazioni delle violazioni dei limiti di velocità: il Ministero fa chiarezza

Recentemente la Corte di Giustizia UE è intervenuta sulla questione relativa alla possibilità di sanzionare le violazioni della normativa sul tachigrafo commesse sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui viene effettuato il controllo. L'occasione offre lo spunto per fare alcune precisazioni in merito alle modalità di acquisizione dei dati utili per la contestazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del Codice della Strada

-

Il tema delle sanzioni legate all’uso non corretto del cronotachigrafo è sempre di stretta attualità. Proprio di recente la Corte di Giustizia Europea si era espressa con una sentenza sulle violazioni della norma del tachigrafo, affermando che le infrazioni commesse in uno Stato non sono sanzionabili in un altro.

Vista l’importanza di questa sentenza e considerata l’istruttoria in corso da parte della Commissione UE sulle violazioni dei limiti di velocità accertate tramite tachigrafo, per cui l’organo di controllo deve limitarsi a quelle commesse con certezza su territorio italiano, il Ministero dell’Interno ha colto l’occasione per chiarire condizioni e modalità con cui questi controlli devono avvenire.

Per quanto riguarda la contestazione delle violazioni dei limiti di velocità, il Ministero precisa che:

  • le violazioni di cui all’art.142 (commi 7, 8, 9 e 9-bis) possono essere contestate sia con riferimento al superamento dei limiti di categoria del veicolo su cui è installato il tachigrafo, sia con riferimento al superamento dei limiti «locali» fissati dal codice per ogni tipologia di strada (o dal proprietario o concessionario della strada). Tali violazioni possono essere contestate solo in relazione a condotte di guida di cui l’organo accertatore abbia avuto diretto riscontro o che siano riconducibili a poco tempo prima del controllo, tali che possano essere riferibili in modo certo a uno specifico luogo. In mancanza dell’informazione relativa al tipo di strada dove è stata realizzata la condotta o al limite in essa vigente, non si potrebbe determinare l’entità del superamento necessaria per l’applicazione delle diverse sanzioni
  • le violazioni di cui all’art 142, comma 11, possono essere contestate attraverso la lettura dei dati relativi al superamento di valori impostati sul limitatore.

In merito alle modalità di acquisizione dei dati, al fine di garantire la solidità del dato e non pregiudicare l’efficacia probatoria dell’accertamento, è necessario seguire determinati accorgimenti:

  • quelli relativi alla velocità istantanea devono essere acquisiti tramite un dispositivo di lettura esterna, in particolare quelli in grado di generare un set di dati a cui venga attribuita una “firma digitale” che ne garantisca validità e immodificabilità.
  • quelli relativi agli eccessi di velocità possono essere rilevati (ed eventualmente contestati) anche sulla base delle semplici stampe producibili tramite il tachigrafo di bordo.

Inoltre, i risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante tachigrafo devono essere corretti a favore del trasgressore, calcolando la tolleranza dovuta all’imprecisione del tachigrafo che, secondo quanto previsto dal regolamento UE 165/2014, è pari a 6 km/h.

Per facilitarvi ulteriormente la conoscenza sull’argomento vi riproponiamo un episodio di K44 Risponde.

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

close-link