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Trasporto rifiuti, fino a 5 anni di carcere per traffici illegali e maximulte per chi non è in regola con l’Albo Gestori

Un decreto-legge pubblicato in Gazzetta lo scorso 8 agosto inasprisce le pene per chi circola con documenti contraffatti o parziali, con registri non conformi, mentre prevede fino a 5 anni di reclusione in caso di traffici di rifiuti illegali. La stretta contro il traffico della “Terra dei Fuochi” introduce anche modifiche al Codice della strada, vietando e sanzionando chi butta il mozzicone dal finestrino. Il provvedimento è in corso di conversione in Senato, affidato in sede referente alla Commissione Giustizia

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Stretta sui traffici illeciti di rifiuti. Nel mirino del decreto-legge pubblicato lo scorso 8 agosto in Gazzetta Ufficiale (Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 – allegato – dal titolo “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”) ed entrato in vigore il giorno successivo, ci sono principalmente i trasporti con l’intento di frenare i traffici non controllabili, le aziende non iscritte all’Albo o chi circola senza i documenti e i registri regolarmente compilati con dichiarazioni coerenti alla tipologia di rifiuti trasportati. Il provvedimento, che ha iniziato il suo iter di conversione in Senato con l’assegnazione in sede referente alla Commissione Giustizia, che ha avviato l’esame nella seduta del 3 settembre scorso, eleva anche le sanzioni portando a 20mila euro la multa per chi non risulta iscritto all’Albo gestori ambientali e modifica il codice della strada: sanzioni, rilevabili anche con le telecamere, per chi butta dal finestrino il mozzicone della sigaretta.

Vediamo nel dettaglio le maggiori novità che riguardano il trasporto come riportate da una circolare emessa da Anita. 

Reclusione e confisca del veicolo per trasporti illegali

Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario o i documenti sostitutivi previsti, con documenti incompleti, in assenza di un certificato di analisi sulla natura e composizione dei rifiuti trasportati o addirittura in presenza di un certificato falso è punito con una reclusione da 1 a 3 anni. A questo si aggiunge la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Pene più pesanti in caso di traffico illecito di rifiuti (articolo 259) che viene punita con la reclusione da 1 a 5 anni, pena che può essere aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sospensione dall’Albo dell’autotrasporto fino a 2 anni

Viene, inoltre, integrato l’articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) prevedendo che, fermo il reato di cui all’articolo 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), l’impresa che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi che non risulta iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall’Albo nazionale dell’autotrasporto da 15 giorni a 2 mesi

In caso di reiterazione delle violazioni o di recidiva si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni.

Registri incompleti: maximulte da 20mila euro

In caso di trasporto con registri di carico e scarico incompleti la sanzione amministrativa va da 4.000 a 20.000 euro. Inoltre, all’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi se si tratta di rifiuti pericolosi, nonché la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da 2 a 6 mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi. 

Codice della strada: vietato buttare il mozzicone dal finestrino

Diventa vietato imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie, sanzionando la condotta di chi deposita o getta rifiuti di prodotti da fumo o rifiuti di piccolissime dimensioni dai veicoli in sosta o in movimento. Il decreto integra anche l’articolo 201 del Codice della strada estendendo la possibilità di non procedere alla contestazione immediata delle violazioni del divieto di depositare o gettare rifiuti di prodotti da fumo o rifiuti di piccolissime dimensioni dai veicoli in sosta o in movimento, anche utilizzando le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati.

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