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Attese al carico, Fiap: «Standard minimi fissati per legge e non negoziabili»

Sull’interpretazione delle nuove norme introdotte dal Dl Infrastrutture per l’attese al carico e scarico con indennizzo di 100 euro per ogni ora dopo i primi 90 minuti interviene anche Fiap. Differenti visioni stanno agitando il mondo dell’autotrasporto tanto che ieri Unatras ha chiesto al ministero guidato da Salvini di intervenire sul tema per chiarire meglio l’applicazione delle norme. Il nodo sta nella possibilità di concordare altre regole tra le parti o l’obbligo di considerare solo quelle fissate per legge

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Sulla nuova normativa introdotta del Dl Infrastrutture per i tempi di attesa al carico e scarico delle merci interviene anche Fiap per ribadire che si tratta di “standard minimi fissati dalla legge non negoziabili tra le parti”. L’argomento in questi giorni sta agitando il mondo dell’autotrasporto con le maggiori associazioni che sostengono che la norma (e quindi anche il riconoscimento dell’indennizzo di 100 euro dopo i 90 minuti di attesa) sia ferrea e vada applicata sempre (leggi l’opinione di Confartigianato Trasporti, di TrasportoUnito e Federlogistica). Ieri Unatras è intervenuto sull’argomento per chiedere al Governo un chiarimento in merito (leggi l’articolo), anche per contrastare interpretazioni meno ferree della legge che, a detta di alcuni (leggi il parere di Massimo Campailla) potrebbe lasciare spazio ed essere adattata alla contrattazione tra le parti. 

Che vuol dire ATTESA

L’intento di Fiap è quello di chiarire come si applica la norma. “Quando un automezzo arriva al luogo dove deve caricare o scaricare (stabilimento, magazzino, terminal, porto) – si legge in una nota – scatta una franchigia di 90 minuti: è il tempo entro cui l’azienda che riceve o consegna la merce dovrebbe mettere il mezzo nelle condizioni di iniziare davvero le operazioni. Finché le operazioni non partono in modo effettivo e continuativo, quel tempo è attesa”.

Se mancano registrazioni chiare dell’inizio (per esempio timbri o sistemi del sito) oppure non sono stati fissati nel contratto tempi di lavoro realistici, si applica una regola pratica: si considera attesa tutto il periodo dall’arrivo del camion alla sua ripartenza, finché non c’è una prova concreta che il carico/scarico sia davvero iniziato.

Quando scatta l’indennizzo

Superati i 90 minuti, al vettore spetta per legge un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione. Lo stesso indennizzo vale anche se, una volta partite le operazioni, il tempo di carico o scarico supera i tempi concordati nel contratto. La responsabilità di questo indennizzo è in solido tra chi commissiona il trasporto e chi carica la merce.

Standard non negoziabili

FIAP ricorda che questi sono standard minimi fissati dalla legge e non possono essere ridotti o negoziati con accordi privati. La regola esiste per tutelare i lavoratori, evitare attese inutili, favorire il rispetto delle pause e dei tempi di guida e quindi aumentare la sicurezza stradale, oltre a rendere più efficiente tutta la filiera. “Parliamo di buone regole di civiltà – commenta il Segretario Generale Alessandro Peron – se non ci sono prove che il lavoro sia iniziato o tempi chiari nel contratto, le attese si contano dall’arrivo alla partenza. E dopo 90 minuti l’indennizzo è dovuto. Non sono norme opzionali: non si possono abbassare, perché servono a proteggere persone e imprese e a garantire sicurezza sulle strade. FIAP è pronta, con i propri legali, ad assistere le aziende affinché questi diritti siano rispettati e la filiera funzioni meglio”.

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