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Reverse Charge, le aziende alle prese con l’inversione contabile. Ecco quando conviene e come procedere nella logistica

Un webinar di Anita condotto da Alberto Sandalo e Antonio Tomassini dello Studio Legale Dla Piper fornisce le indicazioni operative per esercitare l’opzione, dopo la pubblicazione a fine luglio del software dell’Agenzia delle Entrate. Alla base dei nuovi rapporti, la responsabilità solidale tra committenti e fornitori in termini fiscali: la scelta potrà durare tre anni e dovrà essere basata su contratti scritti. Necessario anche un cambio di passo nell’organizzazione interna dei partner e nella gestione della liquidità

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Un software ad hoc per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma soprattutto un patto di ferro tra committente e fornitore, un contratto scritto con tutte le indicazioni necessarie per definire la fornitura, un cambio di passo nell’organizzazione e nella gestione della liquidità. Sono questi gli ingredienti utili per tradurre in pratica la reverse charge nella logistica emersi durante il webinar organizzato da Anita a beneficio delle proprie aziende e condotto da Alberto Sandalo e Antonio Tomassini dello Studio Legale Dla Piper di Milano

Il meccanismo, introdotto dall’articolo 17 dell’ultima legge di Bilancio, è entrato nel vivo a fine luglio (si veda il nostro articolo qui) quando l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modulo e le indicazioni operative per scegliere il regime transitorio opzionale, previsto dalla legge in attesa dell’ok del Consiglio Ue alla direttiva che introduce anche nel trasporto merci e nella logistica il meccanismo di inversione contabile, oggi attivo nell’edilizia. In attesa delle procedure comunitarie, infatti, alle aziende è concessa la scelta di permettere al committente di versare l’Iva dovuta dal fornitore nell’ambito di un preciso rapporto di fornitura. Una possibilità, introdotta dal legislatore per mettere un freno ai fenomeni evasivi e prevenire comportamenti fraudolenti entrati da tempo nel mirino delle Procure, che però richiede attenzione nell’applicazione e diversi cambiamenti organizzativi nella gestione dei flussi economici delle aziende. Vediamo nello specifico i diversi step per esercitare l’opzione.

Quando è possibile scegliere l’inversione contabile

L’opzione è applicabile ai contratti di appalto, subappalto, anche nei confronti di consorzi e ai rapporti negoziali comunque denominati, resi nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Questo primo punto è molto importante. Come ha sottolineato Alberto Sandalo durante il webinar: “Per procedere con la reverse charge la prestazione deve essere resa nei confronti di un committente che abbia un codice ateco riconducibile alle attività di trasporto e logistica”. Inoltre, con il decreto fiscale (dl 84/2025) è stato allargato il perimetro di applicazione del nuovo regime fiscale, rimuovendo le condizioni inizialmente previste legate alla prevalenza di manodopera e all’utilizzo di beni strumentali del committente, estendendo la possibilità anche alle agenzie per il lavoro che inizialmente erano rimaste escluse. 

Il patto di ferro: cosa avviene nel regime transitorio

Con l’esercizio dell’opzione di reverse charge, il prestatore emetterà la fattura esponendo l’Iva, ma il pagamento dell’imposta viene materialmente effettuato dal committente tramite modello F24, senza possibilità di compensazione. “Il sistema – sottolinea Sandalo – ricalca la logica dell’inversione contabile, ma conserva la fattura con Iva esposta, configurandosi come una forma pattizia e temporanea di assolvimento dell’imposta”. Quindi la gestione richiede un accordo documentato ed espresso tra committente e fornitore sul singolo contratto. Inoltre, la norma prevede la responsabilità solidale tra i due soggetti: nel caso in cui il committente non versasse l’Iva, l’Erario è tenuto a rivalersi sul fornitore, che rimane responsabile in primis del versamento. 

Come opzionare la reverse charge

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di fine luglio è stato definito il software “ReverseChargeLogistica”, attraverso il quale le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica. Ogni contratto deve essere indicato separatamente, con dati relativi a committente e prestatore, date di stipula e durata, valore economico e luogo di esecuzione delle prestazioni (per l’autotrasporto va barrata la casella “Assenza di luogo”). L’opzione ha durata triennale e decorre dal momento della trasmissione della comunicazione. In caso di contratti con durata inferiore, la scelta decade con la scadenza del contratto e, per eventuali rinnovi, dovrà essere ripetuta la procedura di scelta. 

Il consenso del fornitore e la nuova organizzazione

Un passaggio fondamentale è il consenso del fornitore: senza un accordo espresso tra le parti, il committente non può trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate che deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il committente attesta di aver esercitato l’opzione congiuntamente con il prestatore indicato. La dichiarazione è resa mediante la sottoscrizione da parte del committente in un apposito riquadro della comunicazione. Il fornitore, infatti, è oggetto di una serie di cambiamenti che, dal punto di vista operativo, deve essere in grado di gestire. “In primis – spiega Sandalo durante il webinar di Anita – subisce un impatto finanziario significativo, poiché non incassa più l’Iva esposta in fattura; l’imposta viene versata direttamente dal committente all’Erario. Questa dinamica può generare tensioni di liquidità per il prestatore, soprattutto nei contratti caratterizzati da margini ridotti o nei rapporti di lungo periodo”. Per questo, tra le indicazioni e i consigli emersi durante il webinar, viene sottolineato il grande sforzo organizzativo a cui sono sottoposti i partner che sceglieranno il nuovo regime. “Fondamentale – dicono i consulenti – sarà il coordinamento tra ufficio fiscale, area legale e funzione acquisti, affinché i contratti stipulati siano conformi ai requisiti richiesti e le opzioni esercitate tempestivamente, come sarà opportuno predisporre check-list contrattuali standardizzate e l’uso di sistemi informatici dedicati”. 

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