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Multe all’estero: la direttiva sullo scambio di informazioni tra paesi UE va recepita entro il 6 maggio

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Vi avevamo già informato della direttiva che avrebbe dovuto dare un colpo netto agli autisti che furbescamente evitano, quando vengono colpiti all’estero da una multa sulla strada, di pagare la relativa sanzione. E in effetti oggi quella direttiva è ufficialmente approvata e anche apparsa sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L68 del 13 marzo 2015. La prima cosa importante da sottolineare è che la direttiva, essendo stata approvata per colmare una lacuna rispetto a una precedente direttiva (la 2011/82/UE) giudicata illegittima dalla Corte di Giustizia europea perché basata su un fondamento giuridico inappropriato, va recepita in tempi record, vale a dire entro il 6 maggio 2015. Praticamente, in poco più di un mese, bisognerà emanare un nuovo decreto legislativo di recepimento, che sostituirà il D.Lgs. n. 37/2014, il quale aveva recepito l’originaria Direttiva del 2011.

Altro aspetto da sottolineare riguarda l’allargamento dei confini applicativi della direttiva, che adesso contrariamente al passato investe anche Regno Unito,Irlanda e Danimarca, ai quali però si concede un tempo più lungo (6 maggio 2017) per il definitivo recepimento.

Ricordiamo che la direttiva mira ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, sfruttando il sistema europeo d’informazione sui veicoli e sulle patenti di guida (Eucaris). Inoltre, fissa norme comuni per ciò che riguarda le apparecchiature automatiche di controllo della strada e determina in maniera precisa le tipologie di infrazioni rientranti nel campo della direttiva, che sono: l’eccesso di velocità, il mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato arresto davanti a un semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, la circolazione su una corsia vietata, l’uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, il mancato uso del casco.

Proprio per questo, il presidente di Fai-Conftrasporto Paolo Uggè, commentando il contenuto della direttiva ha sottolineato che magari “non risolverà i problemi totalmente”, ma “può essere considerata l’inizio di una fase che dovrebbe portare ad un maggior omogeneità le normative riguardanti la sicurezza“.

Infine, la direttiva stabilisce anche una precisa procedura da seguire. Per la precisione per le violazioni commesse in Italia con veicoli immatricolati in altro Stato membro della UE, il punto di contatto nazionale – che nel nostro paese è la Direzione Generale della motorizzazione del ministero dei Trasporti – potrà ricercare i dati relativi al veicolo e al proprietario, collegandosi all’archivio del punto di contatto di nazionale del Paese estero. Reperite le informazioni, l’organo di Polizia che ha accertato l’infrazione provvederà a notificare il verbale al trasgressore, insieme a una lettera nella lingua del documento di immatricolazione, in cui si specificano luogo, ora e data dell’evento. Stessa procedura vale per le violazioni commesse in uno Stato europeo, con veicolo immatricolato in Italia. In questo caso il punto di contatto estero contatterà il punto di contatto italiano per ottenere i dati di cui ha bisogno.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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