Dalla scorsa estate – per la precisione dal 28 maggio 2015, con nota del ministero dello Sviluppo economico – anche l’autotrasporto è entrato tra le categorie che possono godere delle agevolazioni della “Nuova Sabatini” per acquistare veicoli e attrezzature di trasporto, anche se, non essendo ammessi investimenti di mera sostituzione, potevano rientrare nella misura soltanto la realizzazione o l’ampliamento di un nuovo stabilimento, la diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti aggiuntivi, ecc.
Senonché è stato chiesto allo stesso ministero se bisogna considerare un acquisto di mera sostituzione quello relativo a un veicolo nuovo e poi seguito dalla vendita di altro veicolo presente nel parco al momento dell’investimento soltanto in un momento successivo.
Il ministero ha risposto che questa operazione non costituisce un investimento di sostituzione se il nuovo veicolo abbia “caratteristiche superiori” rispetto a quello venduto in un secondo momento, in quanto andrebbe piuttosto definito come un ampliamento delle dotazioni aziendali e quindi come tale ammissibile con la nuova Sabatini.